Tra i vari chiarimenti contenuti nella corposa Circolare n. 16/E del 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate (in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA), di particolare rilievo sono quelli inerenti i benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale (le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici in argomento per effetto dell’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019 sono stati individuati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020).

In sede di premessa si ritiene utile ricordare a quali benefici premiali ci si riferisce. Nel dettaglio si tratta dei seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Le osservazioni dell’Agenzia delle Entrate

Nella Circolare n. 16/E, l’Amministrazione finanziaria, osserva innanzitutto che l’individuazione, per il 2019, dei criteri di accesso ai diversi benefici tiene conto di una duplice esigenza:

  • da un lato definire dei punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di imposta a cui gli ISA sono stati applicati: nel caso di specie il 2019;
  • dall’altro, contestualmente, in modo coerente con la filosofia degli ISA, provare ad individuare, al fine di premiarle, situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo: nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019.

Secondo le Entrate, il meccanismo che consente di accedere ai benefici ed individuati nel Provvedimento del 30 aprile scorso, “è finalizzato ad individuare e premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo ed appare in piena sintonia con le logiche che ispirano il meccanismo di funzionamento degli ISA, costruiti anche per tener conto della storia fiscale del contribuente”.

Da qui, la ratio della disposizione normativa con cui il legislatore prevede che i livelli di affidabilità per poter accedervi siano individuati anche con riferimento alle annualità pregresse.

Nel documento di prassi in argomento (consultabile al seguente link) è altresì riportata una tabella che sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d’imposta 2019 ed un’altra tabella con alcuni casi di esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l’individuazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali.