Buona sera gentile signora Patrizia,

sono un lavoratore di 54 anni padre di tre figli, assunto il 23.07.2018 da un azienda con 80 impiegati circa, sono stato assunto grazie al collocamento mirato.

Mi è stato riconosciuto un’inabilità al lavoro del 46%, l’azienda per la quale lavoro chiuderà quanto prima.

Le domande sono;

1) Mi spetta la mobilità e poi la Naspi?

2) Quanto tempo di Mobilità posso usufruire?

3) E dopo la mobilità posso accedere alla Naspi.

La ringrazio anticipatamente augurandomi una buona sera.

Indennità di mobilità: cos’è e a chi spetta

È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità.

Mobilità non più in vigore

Per rispondere alle sue domande, non essendo più la mobilità in vigore da 1 gennaio 2017, alla chiusura della sua azienda non le spetterà l’indennità di mobilità ma potrà accedere soltanto alla Naspi per per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.