Anche se è giunta la possibilità della quarta cessione credito, le imprese che applicano lo sconto in fattura non hanno molte chance di monetizzare. Le banche, infatti, hanno ancora porte chiuse su questo fronte.

Insomma un cane che si morde la coda. Ecco perché le imprese stesse cercano sempre più “privati” o altre aziende a cui poter cedere.

Per comprendere, è necessario andare con ordine e ricostruire le modifiche normative che si sono susseguite nel tempo.

La quarta cessione credito: un contentino che non disseta

Prima della conversione in legge del decreto energia (decreto – legge n. 17 del 2022), dopo vari interventi, il legislatore aveva eliminato la possibilità di cessione crediti a cascata.

Per contro si stabiliva un numero massimo di tre trasferimenti consecutivi, di cui i due successivi al primo da potersi fare sono verso determinati soggetti.

Il legislatore ora con il decreto energia ammette una quarta cessione anche se con limiti soggettivi. In dettaglio, sulla base delle nuove regole, se facciamo riferimento al caso dello sconto in fattura concesso dall’impresa:

  • il committente i lavori, riceve lo sconto in fattura pari alla misura della detrazione fiscale spettante (tranne il caso del 110% dove lo sconto massimo non può superare l’importo della spesa)
  • l’impresa, a fronte dello sconto concesso, matura un credito d’imposta che potrà utilizzare in compensazione oppure cedere a chiunque (prima cessione credito)
  • chi acquisito il credito derivate dal primo trasferimento può utilizzare il credito in compensazione o cederlo ulteriormente (seconda cessione) ma solo verso questi determinati soggetti
    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
    • Sgr (società di gestione e risparmio)
    • Sicav (società di investimento a capitale variabile)
    • Sim (società di intermediazione mobiliare)
    • Sicaf (società di investimento a capitale fisso)
  • coloro che acquistano il credito dalla seconda cessione possono utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione) ma solo verso questi soggetti:
    • banche
    • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
    • Sgr (società di gestione e risparmio)
    • Sicav (società di investimento a capitale variabile)
    • Sim (società di intermediazione mobiliare)
    • Sicaf (società di investimento a capitale fisso)
  • chi acquista il credito derivante dalla terza cessione non potrà ulteriormente cederlo ma potrà solo utilizzarlo in compensazione (non può essere più ceduto).
    Questa regola non vale per le banche, per le quali viene ammessa anche una quarta cessione credito ma solo verso i propri correntisti.

Perché le imprese cercano i privati dopo lo sconto in fattura

I vincoli e i limiti messi dal legislatore, dunque, hanno posto un forte freno al meccanismo dello sconto in fattura e cessione credito.

Le difficoltà di monetizzazione inducono le imprese a negare lo sconto o a non accettare un trasferimento del credito. L’impresa che accettasse di concedere uno sconto avrà poi enormi difficoltà a piazzare, presso una banca, il credito maturato.

Molte istituti di credito, infatti, dopo i diversi interventi legislativi, hanno deciso di non accettare più domande di cessione.

Motivo questo che induce le aziende edili a preferire il trasferimento a privati o altre aziende che possono presentare l’esigenza di avere disponibilità di crediti da poter compensare con corposi debiti d’imposta.