A seguito di richieste d chiarimenti pervenute da parte del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, l’Agenzia delle Entrate, con apposita risoluzione, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del proprio canale CIVIS in caso di richiesta di autotutela per avvisi bonari.

In particolare i chiarimenti riguardano i due casi in cui, a seguito di ricezione dell’avviso, il contribuente, tramite intermediari (i quali utilizzando il predetto canale CIVIS) possono fornire informazioni, dati e documenti di cui l’Agenzia delle Entrate non dispone, chiedendo il riesame in “autotutela” dell’avviso stesso.

Avviso bonario: cos’è il canale CIVIS

Chi riceve un avviso bonario, ricordiamo, può:

  • pagare entro 30 giorni, godendo della riduzione sanzionatoria ad 1/3
  • fornire all’Amministrazione finanziaria, entro i 30 giorni, informazioni e elementi non posseduti da quest’ultima, invitando a rivedere in “autotutela”, la propria pretesa tributaria.

In quest’ultimo caso, il contribuente, se ha ragione, vedrà annullarsi in tutto o in parte la pretesa. Il canale CIVIS permette di comunicare in questo senso con l’Agenzia delle Entrate.

I dubbi espressi dai consulenti del lavoro riguardano gli effetti della presentazione dell’istanza di autotutela, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente.

Autotutela entro 30 giorni

Nella Risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, l’Amministrazione, precisa che nel caso di presentazione dell’istanza di autotutela avviso bonario entro 30 giorni:

  • se la richiesta è accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione
  • laddove la richiesta è accolta solo parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento dell’avviso bonario comunicazione, con l’effetto che, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” (contenente la rideterminazione delle somme dovute) decorre nuovamente il termine di 30 giorni previsto per il pagamento. Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad 1/3 sul debito che residua
  • infine, se la richiesta è respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), si avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione sanzionatoria.

Avviso bonario con autotutela oltre 30 giorni

Nel caso in cui, invece, l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario:

  • se la richiesta è accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione
  • laddove la richiesta è accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue
  • se la richiesta è respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

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