Avviso accertamento oggetto di sospensione. Non solo cartelle di pagamento ma anche l’avviso di accertamento bloccabile in base alle novità sulla riscossione tributi introdotte dal Governo recentemente con la legge di stabilità 2013.

Sospensione riscossione tributi nella legge stabilità 2013

La legge di stabilità 2013, l’ultimo atto del Governo tecnico di Mario Monti, ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione tributi su istanza del contribuente. In particolare è l’’articolo 1 della suddetta Legge ad aver introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di sospensione della riscossione tributi su iniziativa del debitore che deve presentare all’agente della riscossione, entro 90 giorni dalla notifica di un atto, una dichiarazione con la quale documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima che si formi il ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso di accertamento per i quali si procede, sono stati interessati da precise situazioni come prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio,  sospensione amministrativa o giudiziale, pagamento già effettuato ( si veda per maggiori dettagli il nostro articolo Cartelle di pagamento illegittime, come chiedere la sospensione).


Come chiedere la sospensione della cartella di pagamento

Con la presentazione di questa dichiarazione da parte del contribuente consegue la sospensione immediata delle azioni poste in essere da Equitalia. Spetta poi alla stessa Equitalia entro 10 giorni  trasmettere all’ente creditore l’istanza e la documentazione allegata. Decorso ulteriori 60 giorni, l’ente creditore potrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta, e nel caso in cui l’ente creditore non dovesse comunicare nulla dopo 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, la  cartella di pagamento viene annullata.

Avviso accertamento bloccabile come la cartella di pagamento

La Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il 16 gennaio 2013 ha fornito ulteriori precisazioni sulla novità della sospensione della riscossione tributi introdotta dalla legge di stabilità 2013.

In particolare ha precisato che l’obbligo di sospensione immediata della riscossione a istanza del contribuente, può riguardare non solo cartelle di pagamento, ma anche avvisi di accertamento esecutivi. E’ perciò bloccabile l’avviso di accertamento esecutivo, oltre che le cartelle di pagamento.

Avviso accertamento, di cosa si tratta

E’ utile a questo punto ricordare che l’avviso di accertamento è  l’atto mediante il quale l’ufficio delle Entrate notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. Tali avvisi di accertamento, dal 1 ottobre 2011, sono diventati esecutivi, ciò significa che contengono l’intimazione ad adempiere  all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate  nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

La nota della Direzione centrale accertamento delle Entrate

Nella stessa nota inoltre si dispone anche che gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono competenti per lo sgravio non solo dei tributi erariali ma anche dell’Irap, amministrata in convenzione per conto delle Regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato, mentre sono esclusi invece dalla procedura di sospensione della riscossione tributi, gli atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi. Da ultimo in questa nota, infine, vengono impartite direttive agli uffici periferici per la sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, per cui  in presenza di documentazione falsa o contraffatta prodotta dal contribuente, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, si prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura che va dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute.