Definire gli avvisi di accertamento con uno sconto sulle sanzioni. E’ quanto propone la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, commi 179-185.

Parliamo di una possibilità che è già a disposizione dei contribuenti posto che: la Legge di bilancio 2023 è già in vigore, l’Agenzia delle entrate ha già approvato il provvedimento attuativo nonché fornito diversi chiarimenti con la circolare n°2/2023.

La sanatoria riguarda diversi atti, tra questi, gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023; inviti al contradditorio  notificati entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza.

Sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “Voluntary Disclosure” .

La definizione agevolata degli atti di accertamento  con adesione nella Legge di bilancio 2023

Partiamo dalla definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione. A tal proposito si ricorda che con l’accertamento con adesione, tutti i contribuenti, privati, imprese, professionisti possono arrivare ad un accordo con il Fisco per evitare che la questione arrivi in sede giudiziale. Definendo l’accordo, il contribuente paga delle sanzioni ridotte ossia pari ad 1/3 del minimo previsto dalla legge. In tal modo però rinuncia a presentare ricorso contro l’atto emesso dal Fisco.

Detto ciò, possono essere oggetto di definizione agevolata, gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:

  • processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Come evidenziato nella circolare n° 2/2023, si deve trattare di accertamento con adesione i cui rapporti sottostanti non si siano già cristallizzati.

Ossia, è necessario che, alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente non abbia già effettuato: il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale,  il versamento della prima rata.

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente pagherà le sanzioni previste per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione, con una riduzione a 1/18 del minimo anziché a 1/3. Nei fatti, il contribuente pagherà un sesto del terzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge).

Dunque la convenienza c’è ed è consistente.

Definizione agevolata avvisi di accertamento. Pagamento con sanzioni ridotte

La sanatoria riguarda anche la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione.

Tali atti, possono essere messi a posto, qualora (alternativamente):

  • alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
  • siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

Il contribuente, in tali casi, potrà prestare acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997. Combinando i vantaggi della sanatoria con quelle che sono le peculiarità dell’acquiescenza, dovrà versare entro 60 gg dalla notifica dell’atto: l’imposta contestata, gli interessi nonché le sanzioni che non saranno ridotte a 1/18. Sono ammessi anche pagamenti rateali (come vedremo a breve).

Nel complesso, come già visto per l’accertamento con adesione, per effetto dell’acquiescenza, il contribuente pagherà: le sanzioni pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell’articolo 15 del d.

lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate).

Precisazioni

Nella circolare n°2/2023, l’Agenzia delle entrate ha ampliato il perimetro oggettivo della norma, concludendo che:

In assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023.

Di contro, la sanatoria è esclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell’ufficio di cui agli articoli 5 e 5-ter del citato decreto legislativo, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.

Versamento del totale dovuto

Il totale dovuto ai fini della sanatoria in parola, può essere pagato anche a rate.

Sono ammesse un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (5%).

Ai fini del pagamento, non è possibile pagare in compensazione ossia utilizzando crediti fiscali o contributi vantati nei confronti dell’erario.

Considerato il riferimento parziale alle norma ordinarie, D.Lgs 218/1997, in merito al pagamento dei suddetti atti, la sanatoria di perfeziona:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione di cui al comma 179, con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’intero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dall’eventuale piano di rateazione;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata, prevista dall’eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Si applica il lieve inadempimento.

Al pari di quanto avviene per la definizione agevolata degli avvisi bonari.

L’eventuale omesso pagamento, fa scattare le ordinarie procedure di riscossione.