Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio ha previsto una remissione in bonis per i mancati pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste mediante i c.d avvisi bonari. Avvisi tecnicamente conosciuti come comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale. Tali pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Anche i versamenti dovuti all’esito degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto citato (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

 

Gli avvisi bonari: i controlli automatici e formali delle dichiarazioni

 

Gli avvisi bonari sono emessi a seguito di controllo automatico (art.36 bis DPR 600/73) o formale (art 36-ter DPR 600/73) delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti direttamente o tramite intermediari abilitati

 

Avvisi bonari
Controllo automatico delle dichiarazioni Procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria (fonte Agenzia delle entrate).
Controllo formale delle dichiarazioni Riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza
dei dati dichiarati (Fonte Agenzia delle entrate).

 

I controlli automatici riguardano tutte le dichiarazioni presentate. Al contrario quelli formali riguardano le dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri fondati su specifica analisi del rischio.

 

La ricezione dell’avviso bonario blocca la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per le somme in esso contestate. Somme che in caso di inadempimento saranno iscritte a ruolo con successiva notifica di apposita cartella esattoriale.

 

Tuttavia prima della notifica della cartella, il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati.

 

Gli avvisi bonari: Il pagamento delle somme dovute

 

Gli avvisi bonari non sono impugnabili, in quanto non considerati quali veri e propri atti impositivi.

Per essi non è stato possibile accedere alla rottamazione dei ruoli, salvo che le somme richieste nell’avviso non sono state successivamente oggetto di pretesa erariale oggetto di cartella esattoriale.

 

La regolarizzazione delle somme dovute sulla base degli avvisi bonari deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione:

  • per i controlli automatici versando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 30% ridotta a 1/3 (10%);
  • per i controlli formali, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione del 30% ridotta a 2/3 (20%).

 

E’ ammesso il lieve inadempimento, art.15 DPR 602/1973. In tale caso è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando in ravvedimento le sommedovute (in carenza di importo o in ritardo) entro 90 giorni dalla scadenza.

 

La rateazione delle somme dovute: fino a 20 rate trimestrali

 

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

 

  • fino a 5.000 euro, in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
  • oltre 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

 

Il lieve inadempimento si applica anche alle somme dovute in rateazione.

 

Avvisi bonari. Quando decado dalla rateazione?
 

Pagamento prima rata

Il versamento è effettuato dopo 37 giorni (30 gg termine ordinario+ 7 del lieve inadempimento)
Carente versamento Insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro.
Rate successive alla prima Mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

 

 

Avvisi bonari: le previsioni del decreto Rilancio

 

Il D.L 34/2020, decreto Rilancio, all’art. 144 interviene sui pagamenti da avvisi bonari con previsione di proroga.In particolare, il decreto rimette nei termini i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 anche per le rateazioni in corso.

Nello specifico, sono interessate le somme dovute mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, e del controllo formale, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

 

Inoltre, per le somme in scadenza tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020, il pagamento può essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

 

I versamenti in parola, possono essere versati anche tramite rateazione, in 4 rate mensili di pariimporto a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

Esempio rateazione avviso bonario

 

Importo rateizzato 4.500 €
Importo singola rata 562,50€
N° rate 8
1° rata 20 gennaio 2019
2° rata 30 aprile 2019
3° rata 31 luglio 2019
4° rata 31 ottobre 2019
5° rata 31 gennaio 2020
6° rata 30 aprile 2020
7° rata 31luglio 2020
8° rata 2 novembre 2020

 

In evidenza è riportata la rate interessata dalle previsioni di cui al decreto Rilancio (30 aprile 2020).

Le altre scadenze successive devono essere onorate nei termini ordinari.