Con la risposta n. 260 all’interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti relativi al versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato posticipo al 16 settembre 2020 per effetto del decreto rilancio.

L’istante, a causa di problemi finanziari, dichiara di non aver versato le rate del 31 dicembre 2019 e del 31 marzo 2020, relative alla dilazione ottenuta per i debiti tributari accertati dal fisco a seguito di controlli automatizzati.

Lo stesso chiede se, per rimediare ai mancati pagamenti, possono beneficiare della “remissione nei termini” prevista dall’articolo 144 del decreto “Rilancio” senza incorrere nella decadenza della dilazione ottenuta per saldare il credito con l’erario.

In particolare, come previsto dall’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1972, il piano di dilazione concordato decade se una rata, diversa dalla prima, non sia versata entro il termine di scadenza della rata successiva, proprio ciò che è successo al contribuente.

Il recente articolo 144 del decreto-legge n. 34/2020, ha rinviato, al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle somme chieste a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Non è chiaro però se il differimento del termine permetta di evitare la decadenza della rateizzazione e se sia possibile effettuare anche il versamento della rata scaduta il 31 dicembre 2019 entro il 16 settembre 2020.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto chiarito dall’Ade, con risposta all’interpello sopra citato, la norma, sostanzialmente, concede una seconda possibilità al contribuente mantenendo in vita la dilazione se il pagamento avviene entro la data di scadenza della rata successiva.

Per quanto riguarda invece la ratio dell’articolo 144 del decreto “Rilancio”, l’Ade conclude che la misura prevista dal decreto rilancio intende andare incontro alle esigenze dei contribuenti in temporanea crisi finanziaria.

La proroga al 16 settembre delle rate previste in pagamento tra l’8 marzo e 18 maggio 2020 può ritenersi trainante anche per le quote arretrate che, quindi, potranno essere versate entro il 16 settembre, senza che ciò comporti la perdita della rateizzazione.

Ad ogni modo, i pagamenti delle rate scadute sono da considerarsi tardivi e, pertanto, sono dovuti gli interessi e le sanzioni, che potranno essere tuttavia versate in misura ridotta con applicazione del ravvedimento operoso.

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