Il decreto Rilancio colma la lacuna lasciata dal Cura Italia un merito alla sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento degli avvisi bonari e lo fa con una disposizione ad hoc rubricata “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni”. Stiamo parlando dei versamenti dovuti dietro il ricevimento per i contribuenti di comunicazioni degli esiti del controllo di cui:

  • all’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 (c.d. controllo automatico), ossia comunicazioni che evidenziano la correttezza della dichiarazione reddituale (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità);
  • all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (c.d. controllo formale), ovvero comunicazioni derivanti dalla verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti o quelli forniti da enti esterni (per esempio enti previdenziali e assistenziali);
  • alla liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La ripresa dei versamenti: unica soluzione o rateizzazione

Con l’intento di tener conto degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini per via della crisi sanitaria ed economica derivante dal Covid-19, con il nuovo decreto approvato il 13 maggio scorso  dal Governo, si rimettono nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto stesso, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le suddette comunicazioni.

Con la stessa disposizione si stabilisce altresì la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. Riguardo poi la ripresa dei versamenti è previsto che questi potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla citata data di settembre e con scadenza il 16 di ciascun mese (quindi, 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020).

Nulla toglie al contribuente la possibilità di provvedere al versamento anche durante il periodo di sospensione.