Salvo proroghe dell’ultimo minuto, sta per finire la tregua avvisi bonari prevista con il decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022).

Dal 1° settembre 2022 i giorni disponibili per pagare le somma richieste nell’avviso ritorna a 30 giorni. Quindi, non più 60 giorni.

La misura del raddoppio dei termini (60 giorni invece che gli ordinari 30 giorni) è stata voluta dal legislatore solo momentaneamente. Il fine era quello di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

Avvisi bonari, cosa fare

Gli avvisi bonari (o anche comunicazioni di irregolarità) sono emessi dall’Agenzia delle Entrate verso i contribuenti a seguito di controlli fiscali. Chi riceve l’avviso bonario ha due strade possibili:

  • laddove si ritrovi con quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate, deve pagare l’importo richiesto (godendo di una sanzione ridotta ad 1/3) e lo deve fare entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso
  • se, invece, non si ritrova con quanto contestatogli, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, a sua discolpa eventuali informazioni e documenti di cui l’amministrazione non è in possesso.

La fine del raddoppio dei termini

Il decreto Ucraina bis (art. 37-quater) è intervenuto proprio sul menzionato termine di 30 giorni, raddoppiandolo a 60 giorni.

La misura è solo transitoria. Infatti, trova applicazione esclusivamente per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (21 maggio 2022) e il 31 agosto 2022.

Quindi, dal 1° settembre 2022, al netto di nuovi interventi legislativi, il termine per pagare gli avvisi bonari ricevuti torna ad essere di 30 giorni dalla notifica. Se non si paga nel citato termine ne deriva poi l’iscrizione a ruolo delle somme dovute (questo significa più sanzioni e più interessi da versare).