Sia il decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 2020) che il decreto Liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020) dimenticano di considerare i pagamenti legati agli avvisi bonari tra quelli oggetto di sospensione. La lacuna non è stata colmata da nessuno dei due decreti emanati a fronte delle difficoltà economiche in cui versano le imprese ed i contribuenti in questo periodo emergenziale legato al Covid-19 che tra l’altro ha portato con se anche provvedimenti di chiusura delle attività, anche se pian piano alcune di esse iniziano a riaprire.

Ci stiano riferendo alla disposizione contenuta all’art. 21 del decreto liquidità, con il quale il legislatore, consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del Decreto “Cura Italia”, se eseguiti entro il 16 aprile 2020 (ossia oggi), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Inoltre, con l’art. 18 dello stesso Decreto-legge n. 23 del 2020, al fine di consentire di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, si è esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. Tali versamenti potranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da tale termine.

La remissione dei termini riguarda le scadenze del 16 marzo

Il contribuente che riceve un avviso bonario (quello derivante da attività di controllo ex 36-bis ed ex 36-ter DPR n 600/73), ha due strade percorribili.

Laddove, questi, si ritrovi con quanto l’Agenzia delle Entrate gli contesta, può regolarizzare la propria posizione versando quanto richiesto (con sanzione ridotta) entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. Laddove, invece, egli crede di trovarsi nella ragione, può, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. La possibilità di eseguire entro oggi i versamenti si riferisce a quelle imposte, inclusi contributi previdenziali ed assistenziali nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, il cui termine ordinario di versamento cadeva il 16 marzo (portato poi al 20 marzo). Ci si riferisce, quindi, ad esempio al saldo IVA 2019, alla liquidazione IVA del mese di febbraio 2020, alla tassa vidimazione libri sociali, ecc. Non rientrano, invece, nella disposizione i versamenti da avvisi bonari, così come questi non rientrano nella sospensione di cui all’art. 18 del decreto liquidità.