Autovelox, telelaser e tutor: il Ministero dell’interno ha emanato la direttiva Minniti per fare chiarezza sui controlli elettronici della velocità. Vediamo insieme, in breve, tutte le novità.

Tutor

I tutor, fissato l’estensione minima che il tratto autostradale deve avere per poter essere assoggettato a controllo elettronico della velocità, non è ammesso in tratti troppo brevi.

Segnalazione preventiva

Tutti i dispositivi per il controllo della velocità devono essere regolarmente segnalati preventivamente, in tutte e due le direzioni di marcia se valgono per entrambe le corsie.

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La distanza minima, tra apparecchio e segnale, non è fissata dalla legge ma deve comunque considerarsi adeguata con una distanza:

  • di 250 metri sulle autostrade e selle strade extraurbane principali;
  • di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari e di 80 metri su tutte le altre strade.

In riferimento alla distanza massima è fissata secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali a 4 chilometri. La direttiva, precisa che tra il cartello e l’apparecchio di controllo della velocità, non devono esserci intersezione e né immissioni laterali di strade pubbliche.

Visibilità delle postazioni

Le postazioni di tutor, Autovelox e telelaser, devono essere ben visibili da parte dell’automobilista. La norma specifica che il dispositivo deve essere corredato da un segnale con il quale è riportato il simbolo dell’organo di polizia, o in mancanza di un iscrizione del corpo o servizio.
Invece, se la postazione è presieduta da un agente, questo deve essere in uniforme e dove possibile, dev’essere affiancato da un’auto di servizio, con simboli e colori istituzionali.
Inoltre, la norma precisa che le postazioni senza presenza dell’agente, non possono essere utilizzate a una distanza inferiore a 1 chilometro dal segnale che impone la velocità.

Autovelox, tutor e telelaser: approvazione e taratura

I dispositivi per il controllo elettronico della velocità devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sottoposti a taratura periodica almeno annuale.

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Riduzione della velocità del 5%

L’automobilista trasgressore ha una riduzione della velocità che è pari al 5% del valore rilevato e di minimo 5 chilometri orari, non è possibile arrotondare gli eventuali decimali o considerare in maniera ulteriore le incertezze di rilevazione dello strumento.

Autovelox, tutor e telelaser: la gestione

I dispositivi per il controllo della velocità non possono essere gestiti o utilizzati da società private, ma possono essere affidati solo ai corpi e ai servizi di polizia stradale, che ne devono avere sempre l’esclusiva disponibilità. Alle aziende private è concessa la manutenzione (ad esempio il cambio dei rullini, ecc.).

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Privacy

In riferimento ai fotogrammi scattati dall’autovelox, tutor e telelaser, la norma è chiara, bisogna rispettare la privacy degli automobilisti.
Per questo motivo, i fotogrammi scattati, possono essere trattati solo dalla polizia, inoltre i dispositivi non possono memorizzare solo le immagini che registrano una violazione dei limiti fissati per il tratto di strada di competenza e le possono conservare solo per il tempo strettamente necessario ad applicare le sanzioni e a definire gli eventuali ricorsi.

Le foto, sempre per rispetto della Privacy, non vanno mai allegate al verbale, ma possono essere visionate, solo su richiesta del destinatario, solo dopo che sono stati oscurati gli altri soggetti ripresi. La direttiva chiarisce anche come devono essere effettuate le riprese.

Spese accertamento violazione

Le spese per l’accertamento della violazione sono a carico dell’automobilista che la ha commessa. Di conseguenza, le stesse devono essere indicate dagli accertatori in maniera analitica e devono essere opportunamente documentate.