E’ soggetto a tassazione il contributo concesso per fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dagli autotrasportatori, per i trasporti effettuati percorrendo, causa interruzioni, più strada rispetto a quella ordinaria.  Se manca un’espressa previsione legislativa che ne escluda la concorrenza al reddito di impresa d’impresa.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 98 dell’11 febbraio.

I contributi a copertura dei maggiori oneri per l’impresa di trasporto

L’articolo 5, comma 3, del D.L n. 109/2018 dispone che:

 

“Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato”.

Con successivo decreto attuativo, decreto 24 dicembre 2018,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha identificato le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.

Detto ciò, la normativa citata nè il decreto attuativo regola il corretto trattamento fiscale del contributo in parola.

A tal proposito, su istanza di interpello, è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 98 dell’11 febbraio.

La risposta n°98 dell’11 febbraio: autotrasportatori con ristori tassabili

Ai fini Irpef e Ires sono considerati ricavi (art.85 del DPR 917/86,TUIR, lettera g e h) i contributi:

  • in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
  • i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge».

I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell’articolo 88 del Tuir in base al quale «Sono inoltre considerati sopravvenienze attive (…):

  • i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità,
  • esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato».

Ai fini del  corretto inquadramento fiscale dei contributi, rileva la finalità per la quale gli stessi sono stati riconosciuti.

Infatti, come da circolare, Agenzia delle entrate, n°2/E 2010:

  • i contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
  • i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento.

L’ulteriore categoria è quella dei contributi in conto impianti, strettamente legati all’effettuazione di specifici investimenti. Ad esempio, si pensi al bonus sud.

Il parere dell’Agenzia delle entrate: autotrasportatori con ristori tassabili

Con il decreto attuativo sopra citato sono individuate le spese ammesse a ristoro ossia:

  • le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero
  • dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  • le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo … la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi».

Detto ciò,  tenuto conto che non sussistono disposizioni che escludono la concorrenza al reddito di impresa di tale contributo e considerato che la finalità del contributo è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall’evento , l’Agenzia ritiene che lo stesso è tassabile ai fini IRES/IRPEF.