Non subiscono variazioni rispetto allo scorso anno gli importi delle deduzioni forfettarie autotrasportati. Lo ha annunciato il MEF con apposito Comunicato Stampa del 30 giugno 2021.

Ricordiamo in premessa che, ai sensi del comma 5 art. 66 del TUIR, alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, sul reddito determinato, è riconosciuta una deduzione forfetaria di spese non documentate, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

La deduzione è ridotta al 35% per gli stessi trasporti effettuati oltre tale ambito.

L’importo spettante è stabilito annualmente dal legislatore sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed è reso noto tramite comunicato del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Deduzioni forfettarie autotrasportatori in dichiarazione redditi 2021

La deduzione forfettaria autotrasportatori è fissata, anche per l’anno d’imposta 2020, in 48 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

L’importo scende a 16,80 euro se il trasporto è fatto in ambito comunale.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria in esame è da riportarsi nei quadri RF e RG dei Modelli Redditi Persone Fisiche 2021 e Società di Persone 2021, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (16,80 euro) e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito (48 euro).

Chi non ha diritto alla deduzione forfettaria autotrasportatori

Da precisare è che la deduzione spetta a condizione che l’impresa operi in contabilità semplificata. Ammessi anche i soggetti, che pur avendo i requisiti per la contabilità semplificata hanno potato per la contabilità ordinaria.

Ne sono quindi, escluse, le ditte individuali e le società di persone che operano in contabilità ordinaria per obbligo.

Ne sono, per conseguenza escluse le società di capitali (per le quali la contabilità ordinaria è quella prevista per obbligo).

Escluse anche le ditte individuali che agiscono in regime forfettario (queste non deducono costi inerenti all’attività) ed i soggetti che agiscono in regime di vantaggio. La deduzione, inoltre, spetta

  • alla sola condizione che il trasporto risulti effettuato personalmente dell’imprenditore o dai soci della società
  • una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Potrebbero anche interessarti:

Autotrasportatori: i ristori sono imponibili