Le sanzioni emesse per autocertificazioni fasulle per spostamenti sono annullabili. A stabilirlo è una sentenza del Giudice del Tribunale di Reggio Emilia che ha stabilito che le dichiarazioni di falso, in questo caso, non sono perseguibili penalmente.

Pertanto le sanzioni emesse dalle forze dell’ordine a seguito di false autocertificazioni per giustificare gli spostamenti durante i lockdown sono annullabili. Chi ha non ha ancora pagato (e sono decina di migliaia di persone) possono evitare di farlo con un semplice ricorso.

Autocertificazioni fasulle, sanzioni annullabili

Con sentenza definitiva, il Tribunale di Reggio Emilia ha preso le difese di una coppia di cittadini che avevano giustificato con autocertificazioni uno spostamento fuori casa con una banale scusa.

La verifica svolta dai Carabinieri aveva accertato il falso e quindi i militari avevano trasmesso gli atti alla Procura per le dovute indagini. Subito è scattata la denuncia per reato di falso.

A un anno di distanza (i fatti risalgono alla prima ondata del 2020), il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha assolto la coppia “perché il fatto non costituisce reato”. In particolare – spiega il giudice – un decreto del governo non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare neanche in presenza di emergenza sanitaria. Quindi le autocertificazioni sono inutili.

Illegittimo il DPCM del 8 marzo 2020

Non solo, il magistrato ha anche sancito l’illegittimità del DPCM del 8 marzo 2020 che autorizzava le persone a uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.

Il DPCM in questione – spiega il giudice – è un semplice atto “regolamentare”, che dunque manca della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa.

Sicché, in base alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia è nullo l’obbligo delle persone di compilare le autocertificazioni per giustificare la loro uscita di casa. Decade quindi il presunto reato di falso ideologico che viene commesso se si dichiara il falso.

Di conseguenza anche la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro è illegittima e quindi annullabile.

Lavoro inutile per le forze di polizia

A questo punto viene da domandarsi se il lavoro delle forze dell’ordine di sanzionare i trasgressori delle autocertificazioni false è veramente utile. A questo proposito gli avvocati hanno già detto che le sanzioni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono annullabili.

Resta importante preservare l’ordine e la sicurezza in tempi di pandemia, ma i verbali, le sanzioni, salvo che la violazione non costituisca diverso reato, non hanno alcuna efficacia. La sentenza del giudice di Reggio Emilia fa scuola e la Costituzione italiana stabilisce garanzie molto forti, a protezione del diritto di libertà e spostamento.

Tant’è che dopo la prima ondata, le sanzioni per violazione delle regole sugli spostamenti sono crollate del 70%. Mentre quelle emesse non sono ancora state notificate e chi non ha pagato probabilmente non pagherà mai, perché ingiusto.

Il coprifuoco

Anche il coprifuoco è illegittimo. Anzi, lo ancor di più se si pensa che una misura del genere estesa a livello nazionale può essere giustificata solo in tempi di guerra. Limitare la libertà di circolazione e movimento in una certa fascia oraria contrasta palesemente coi principi costituzionali di libertà.

Come per gli spostamenti da un posto all’altro, anche per gli spostamenti in certe fasce orarie sono da ritenersi legittimi, salvo che ciò non violi altre leggi o disposizioni particolari (tipo quarantena obbligatoria).

La libertà di circolazione non è quindi intesa solo in senso spaziale, ma anche temporale. Pertanto, se ne desume, che anche in questo caso le eventuali sanzioni emesse a seguito di autocertificazione fasulla siano annullabili sulla scorta di quanto motivato dal Giudice di Reggio Emilia.