Un contribuente in regime di vantaggio ci scrive perché ha da poco acquistato un’auto da utilizzare sia per svolgere la sua attività di avvocato sia per esigenze familiari; difatti l‘auto è ad uso promiscuo.

 

Quanto potrà dedurre dal reddito? Trova applicazione la percentuale del 20%?

La determinazione del reddito nel regime dei minimi

 

Il regime degli  minimi o meglio di vantaggio, D.L. 98/2011,  è stato sostituto dal regime forfettario, ex legge 190/2014.

 

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.

 Tuttavia i contribuenti sotto i 35 anni di età possono continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno.

 

Questo dovrebbe essere il suo caso.

 

Ad ogni modo, il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime di vantaggio è costituito dalla differenza:

 

  • tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e
  • quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione.

 

Il reddito è determinato in base al principio di cassa ossia in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

 

Concorrono  alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

 

Dunque la determinazione del reddito è analitica; non si applicano abbattimenti percentuali prestabiliti come avviene per il regime forfettario.

Le regole ordinarie per la deduzione dei costi auto

Le regole ordinarie per la deduzione dei costi auto sono fissate dall’art.164 del DPR 917/86, TUIR.

Per i professionisti è disposto una presunzione dell’uso promiscuo dell’auto per cui il legislatore ne fissa una percentuale di deducibilità al 20%. Nel pratico, tale percentuale si applica alle quote di ammortamento annue.

La risposta al quesito

Come da circolare 7/e del 28 gennaio 2008 adottato in riferimento ai contribuenti minimi( ex legge 244/2007):

 

  • a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che(..)
  • trattandosi di beni ad uso promiscuo,

 

tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo.

 

La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario.

 

Indicazioni estensibili anche ai contribuenti ancora operanti nel regime di vantaggio. Come nel caso su esposto.

 

Dunque non si applicano i limiti di deducibilità ordinari sopra citati e le spese sostenute nell’anno sono deducibili nell’anno di sostenimento.

 

Quando posso dedurre rispetto al costo dell’auto?

 

In sintesi, è possibile dedurre dal reddito il 50% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto. Importo comprensivo dell’Iva indetraibile.