Imposta di bollo su fermo amministrativo addio. Il balzello da 32 euro per la cancellazione delle ganasce fiscali sull’auto non va più pagato. La misura, contenuta nella legge di bilancio 2020, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio, ma solo ora l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera.

Uno dei più odiati e ingiusti balzelli sull’auto, quindi, sparisce definitivamente sperando non faccia più ritorno sotto altre spoglie. Dunque, d’ora in poi gli italiani che si vedranno porre un fermo amministrativo sul veicolo per debiti con il fisco potranno svincolare il mezzo gratuitamente senza più pagare le imposte di bollo.

Ovviamente dovranno prima essere assolti gli obblighi fiscali.

Cancellazione fermo amministrativo diventa gratuito

Il ritardo nell’applicazione della norma introdotta con la legge di bilancio 2020 era dovuto a un chiarimento che l’Aci aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate circa l’interpretazione della norma stessa. Il problema – come riporta Il Sole 24 Ore – si era posto perché la gratuità prevista dall’ultima legge di Bilancio (la 160/2019, all’articolo 1, comma 809) sembrava in conflitto con un’altra norma che ha iniziato ad avere effetto il 1° gennaio: il Dlgs 98/2017, che regola il Duc, documento unico di circolazione che in sostanza ingloba il certificato di proprietà nella carta di circolazione. La norma prevede l’invarianza del gettito dell’imposta di bollo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2019 e del 2 gennaio 2020).

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta all’interpello presentata dall’Aci, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento al fatto che la pratica viene svolta d’ufficio e non su richiesta del proprietario dell’auto. In pratica, il fermo amministrativo è un atto che viene registrato su istanza diretta di un ente pubblico creditore, così come la sua cancellazione che normalmente veniva richiesta dal contribuente, ma di fatto si tratta di un’operazione d’ufficio che segue in automatico quando viene sanata la posizione fiscale debitoria.

Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, viene a mancare “l’oggetto dell’imposta di bollo” o meglio, vengono a mancare i presupposti per richiedere i 32 euro finora pagati dai contribuenti per vedersi togliere il fermo amministrativo del veicolo. Pertanto, il contribuente non deve più presentare alcuna domanda. Infatti, sono le istanze dirette a enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri (come il Pra, gestito dall’Aci, nel quale i fermi sono iscritti) a essere citate nella norma che disciplina la debenza del tributo, cioè l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972.

La richiesta di cancellazione del fermo

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda che proprio quest’ultima per le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermi stabilisce chiaramente l’esenzione da ogni tributo o diritto, se richiesti dal soggetto legittimato alla riscossione forzata (che con la normativa attualmente in vigore è anche l’unico che possa cancellare un fermo). Pertanto, nel caso del fermo amministrativo, sarà sempre e comunque il soggetto creditore a richiederne la cancellazione, cioè colui che ha agito a norma di legge nei confronti del debitore. Proprio come avviene per un pignoramento. SI evince quindi che finora non è stato corretto richiedere l’imposta di bollo al proprietario per svincolare l’automobile sottoposta a ganasce fiscali. Resta da capire se chi ha finora pagato i 32 euro dal 1 gennaio 2020 potrà ottenere il rimborso oppure no.