Per i datori di lavoro che concedono gratuitamente in uso ai dipendenti l’auto aziendale, possono fruire della deducibilità del costo del veicolo seguendo regole diverse rispetto alle altre tipologie di contribuenti e utilizzatori, come professionisti e agenti di commercio, che ne fanno un uso proprio.

Il benefit che il datore di lavoro concede al dipendenti di solito viene inserito direttamente in busta paga o viene addebitato con fattura soggetta ad Iva.

Le voci di costo legate alla concessione dell’auto al dipendente che vengono considerate dal datore di lavoro si riferisco o all’acquisto, o al noleggio o al leasing.

Un ulteriore distinguo deve essere inoltre effettuato all’uso dell’auto da parte del dipendente che può essere aziendale, personale o promiscuo.

Vediamo, quindi, cosa cambia, in base all’utilizzo dell’auto da parte del dipendente.

Se l’uso del veicolo è esclusivamente personale il costo potrà essere dedotto dal datore di lavoro seguendo le regole correlate al fringe benefit così come previsto dall’articolo 9 del Tuir.

Se l’utilizzo del veicolo è esclusivamente aziendale la deducibilità del costo è pari al 20% e segue le ordinarie regole fiscali previste per le auto aziendali secondo l’articolo 164, comma 1, lettera b del Tuir.

Se l’utilizzo dei veicolo è, invece, promiscuo, il costo dell’auto concessa in uso al dipendente è deducibile nel limite del 70%. In questo caso, però occorre dimostrare un vincolo legato al fatto che il dipendente ne faccia uso per la maggior parte del periodo decorrente dall’acquisto e per la maggior parte del periodo di imposta. Proprio per rispettare questo limite solitamente il datore di lavoro stabilirà all’interno del contratto di lavoro subordinato i termini e le condizioni di utilizzo del veicolo.