Aumento IVA, il decreto legge del 24 aprile 2017, prevede a partire dal 2018 il graduale aumento delle aliquote IVA, come previsto dalla clausola di salvaguardia. Un aumento che è un vero salasso per i contribuenti e potrebbe avere conseguenze importanti su tutto il settore immobiliare.

Conseguenze dell’aumento IVA

La manovra correttiva approvata dal Governo, contiene la programmazione (con parziale riduzione) dell’aumento dell’Iva e in particolare:

  • per l’aliquota intermedia del 10%, si prevede che nel 2018 l’aliquota sarà fissata all’11,5% (in luogo del 13%);
  • per l’aliquota ordinaria del 22% ad oggi si prevede di passare all’aliquota del 25% nel 2018;
  • al 25,4% nel 2019;
  • per poi scendere al 24,9% nel 2020;
  • per poi ritornare al 25% dal 2021.

Gravi conseguenze per il mercato immobiliare

L’aumento dell’IVA, non dovrebbe avere riflessi significativi sulla rata del mutuo, in quanto si tratta di una spesa non soggetta ad IVA ma ad imposte sostitutive.

Potrebbe incidere in modo significativo sui prezzi delle case, sulle ristrutturazione, sull’acquisto di materiali, mobili, sulle parcelle dei professionisti (notai, architetti, agenzie immobiliari ecc.).

La cessione di fabricati ad uso abitativo da parte delle imprese sia per norma generale esente da Iva, l’imposta si applica nelle:

  • cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (scelta che va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare);
  • cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

In questi casi, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche l’Iva al 10% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili come abitazioni non di lusso, nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”.

Questo nel caso in cui si acquista da un’impresa, con vendita soggetta ad IVA, l’aliquota è ridotta al 4%, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (ossia, rispettivamente abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, palazzi di pregio storico/artistico).

Dal 2018, sia che nell’uno che nell’altro caso, si opererebbe un notevole incremento, rispettivamente all’11,5% e al 25%.

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Immobili destinati ad ufficio, cosa cambia?

Nel 2018, subiranno lo stesso trattamento fiscale  gli immobili strumentali (destinati ad uso ufficio, negozio ecc), di conseguenza un immobile del valore di 200.000 euro, l’aumento dell’aliquota all’11,5% determinerebbe un aumento dell’importo IVA da versare da 20.000 euro a 23.000 euro.

Nel caso in cui si tratti di un immobile abitativo di lusso o di un fabbricato strumentale ceduto dall’impresa costruttrice o da un privato che abbiano scelto l’applicazione dell’IVA, su un immobile di valore di 200.000 euro, l’aumento dell’aliquota del 25% determinerebbe un aumento dell’importo IVA da versare da 44.000 euro a 50.000 euro.

Si ricorda che per le ristrutturazioni edilizie è attualmente prevista l’applicazione dell’Iva con l’aliquota ridotta del 10% sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Si tenga presente che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ossia, infissi esterni ed interni, ascensori e montacarichi, caldaie,  apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, videocitofoni, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica su tali beni soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è  prevista, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Dal 2018 su tutti i riferiti valori, per effetto delle novità fiscali, subirebbero un aumento di un punto e mezzo in percentuale e di tre punti percentuali per aliquote rispettivamente al 10% e al 22%.

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