Il MEF con la Risoluzione n. 3/Df del 2020 ha dettato chiarimenti in merito alla regolamentazione da parte dei comuni delle modalità di rateazione, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo dopo le novità introdotte con la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019). A tal proposito si ricorda che la menzionata manovra (commi da 796 a 802) disciplina, in assenza di regolamentazione da parte degli enti locale, la dilazione del pagamento delle somme dovute. Nel dettaglio è stabilito che l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: fino a euro l00,00 nessuna rateizzazione; da euro l00,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili; da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili; da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili; oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Il comune, ad ogni modo, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. In caso poi di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Si decade dal beneficio se vi è stato espresso sollecito, nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi.
In questo caso il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In merito ai termini di pagamento, è stabilito che le rate scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

I chiarimenti

Come lo stesso MEF evidenzia nella menzionata risoluzione, dunque, l’ente locale stesso nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto tenere in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Una prima considerazione avanzata dal ministero è che le nuove disposizioni  devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti, prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto. Altra fondamentale precisazione è stata fatta per l’ipotesi in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione). Anche in questo caso resta ferma la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare.