E’ possibile l’ assunzione di familiari come assistenti personali. Chi riceve assistenza dal coniuge o da parenti od affini, può decidere di assumerlo a tutti gli effetti, pagandogli un regolare stipendio e versandogli i contributi. Questa possibilità è prevista nella legge n. 1403 del 31 dicembre 1971, e circolare Inps n°1255 del 1972. L’articolo 1 della suddetta legge , stabilisce che:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano lavoro dipendente presso uno o più datori di lavoro, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte, sono soggetti all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;
  • alle norme sugli assegni familiari;
  • all’assicurazione per la maternità delle lavoratrici;
  • all’assicurazione contro le malattie in riferimento alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (estese ai familiari a carico).

Questi diritti sono stabiliti anche nei contratti di lavoro domestico che nasce tra i coniugi, i parenti ed affini.


Per poter essere valido il contratto ha delle regole ben precise. Il contratto si distingue a seconda della parentela, se si tratta del coniuge o tra parenti o affini entro il terzo grado.

Assunzione di familiare: ma se è il coniuge ad assistere?

Di norma non è possibile instaurare un contratto di lavoro domestico tra coniugi. L’art. 143 del codice civile stabile che le prestazioni tra i coniugi si presumono gratuite e dovute, essendoci tra i doveri dei coniugi quello di reciproca assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia. Ma ci sono delle eccezione, che prevedono la costituzione del contratto di lavoro con il coniuge quando questi si trova in particolari condizioni:

  • fruisca dell’indennità di accompagnamento e si trovi in uno dei seguenti stati: grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile.

Assunzione di familiare parenti o affini

Come stabilito dall’art.

1,3° comma, legge 31/12/71 n. 1403, è possibile costituire un contratto di lavoro domestico tra parenti od affini entro il terzo grado se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro. L’esistenza è provata compilando il modulo dell’Inps “Denuncia di rapporto di lavoro domestico”.

L’INPS può richiedere ulteriori informazioni e verifiche, in questi casi è opportuno redigere la lettera di assunzione corredata della busta paga (ai sensi del Ccnl).

Nel caso in cui l’assistenza sia prestata ad un familiare disabile che fruisce dell’indennità di accompagnamento e che sia: grande invalido di guerra (civile e militare) o grande invalido per cause di servizio e del lavoro o mutilato e invalido civile o cieco civile, non è necessario fornire l’esistenza di un rapporto di lavoro domestico.

Rimborso spese assistenza

Inoltre, la persona disabile che opta per l’assistenza domiciliare di un familiare ha diritto al rimborso delle spese di assistenza. Tale rimborso viene erogato dal Comune di appartenenza in base alla L. 162 del 1998.

Contributo di 1.200 euro mensili

La Regione Liguria, per garantire alle persone con disabilità una migliore autonomia con nuovi progetti di Vita Indipendente, ha deliberato la possibilità di assumere un familiare come assistente personale, fino al terzo grado di parentela, nel caso di disabili che necessitano dell’accompagnamento. Il contributo previsto è di 1.200 euro mensili.

A questo contributo potrà aggiungersi un valore massimo annuale una tantum di 7.500 euro per ogni beneficiario che effettui interventi per l’acquisto di ausili, domotica e l’abbattimento delle barriere architettoniche