Assunzione disabili, con il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, entrato in vigore a partire dal 24 settembre, ha introdotto una serie di novità in materia di collocamento mirato. Alla data dell’1.1.2017, i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti sono assoggettati all’obbligo di assumere in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:

  • da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;
  • da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;
  • oltre 150: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Bonus assunzione disabili 2016

Il bonus assunzione disabile 2016 spetta ai datori di lavoro che assumono lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa.

La misura dei bonus disabili 2016 dipende dalla percentuale di disabilità:

  • per riduzioni di capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: al datore di lavoro spetta un bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione mensile lorda. In questo caso, l’incentivo ha una durata di 36 mesi;
  • per riduzioni superiori al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: spetta un bonus occupazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda per un massimo di 36 mesi, per ogni lavoratore assunto a contratto a tempo indeterminato;
  • per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, un bonus pari al 70% della retribuzione lorda mensile per una durata massima di 60 mesi.

Assunzione disabile: tempi duri per l’inosservanza della norma

Interviene ora il Dlgs correttivo con il quale si prevedono maggiori sanzioni in caso di mancata osservanza dell’obbligo di assunzione disabile.

Il correttivo, ridetermina le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non assolvono gli obblighi di assunzione derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n.

68, in materia di collocamento mirato delle persone con grave disabilità.

In particolare, l’attuale sanzione di euro 62,77 per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, entro 60 giorni da quando è sorto l’obbligo, la quota di assunzioni obbligatorie. Con l’entrata in vigore delle modifiche, il datore di lavoro che non ottempera puntualmente alla copertura delle quote di assunzione obbligatorie sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte alla misura del contributo esonerativo, e quindi pari ad euro 153,20 per ogni giorno di non copertura e per ciascun disabile non assunto.