L’assunzione colf e badante di un parente o affine deve fare i conti con regole ad hoc. In genere, l’INPS, rifiuta questo tipo di assunzione o si riserva delle verifiche, in quanto si presume che, ad esempio, il coniuge, il figlio, il fratello di una persona che necessita di assistenza, esegua la propria prestazione a titolo gratuito.

E’ lo stesso codice civile a prevedere l’obbligo di reciproca assistenza morale, ad esempio, tra i coniugi. A sancirlo è espressamente l’art. 143 c.c. dove si legge che:

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui l’assunzione è, comunque ammessa.

Assunzione colf e badante del coniuge

Con riferimento all’assunzione colf e badante del coniuge (quindi, ad esempio la moglie che intende assumere come proprio badante il marito oppure viceversa), l’INPS in alcuni casi specifici ammette questa possibilità.

In dettaglio, è ammesso assumere il coniuge come proprio lavoratore domestico, nel caso in cui, l’altro coniuge che necessita di assistenza, oltre a percepire l’indennità di accompagnamento, si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • grande invalido di guerra (civile e militare)
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro
  • mutilato e invalido civile
  • cieco civile.

Tranne che in queste circostanze, l’INPS rifiuta l’assunzione.

Parenti ed affini entro il 3° grado

Diversa è l’ipotesi in cui un soggetto vuole assumere come colf o badante un proprio parente o affine entro il terzo grado. Ad esempio, il genitore che intende assumere il figlio come badante. In tal caso l’INPS non rifiuta a priori l’assunzione ma si riserva di effettuare delle verifiche (che possono prevedere anche la convocazione delle parti coinvolte).

L’accertamento dell’INPS a volto a dimostrare l’onerosità della prestazione ed il vincolo di lavoro subordinato trai soggetti (esistenza di regolare contratto di lavoro, della busta paga oltre che prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione pattuita).

Tuttavia, ci sono casi in cui non si procede a verifica preliminare ma l’assunzione è accettata di diritto come visto per il coniuge. In particolare, ciò avviene quando il familiare da assistere oltre a godere dell’indennità di accompagnamento sia anche:

  • grande invalido di guerra (civile e militare)
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro
  • mutilato e invalido civile
  • cieco civile
  • ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare.

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