Assunzione in apprendistato professionalizzante senza limite di età, l’Inps comunica importanti novità con messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, di seguito le novità riportate dall’INPS.

A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico dell’apprendistato (disposta con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e delle norme in materia di mobilità (legge 28 giugno 2012, n. 92), con messaggio 31 maggio 2017, n. 2243 l’INPS fornisce le indicazioni per favorire l’applicazione omogenea del regime contributivo nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione.

Il messaggio n. 2243/2017 introduce, inoltre, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all’INPS.

Assunzione in apprendistato senza limiti di età: le novità dell’INPS

Assunzioni apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Sul piano generale, si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto al riguardo (circ. n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

Pertanto, ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il regime contributivo illustrato con la circolare n. 128/2012 (par. 4), ecco le novità

Riduzione aliquota contributiva

Riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. Al riguardo, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile.

Riduzione aliquota contributiva: i casi in cui non è applicabile

Non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva  a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità, è circoscritto al primo periodo dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l’aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%;
non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI.

Per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte.

Aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti

applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%),per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non.

Esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

Assunzioni apprendisti in mobilità

Trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Al termine dell’apprendistato

Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n.

223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

Fonte: Messaggio Inps n. 2243