Assicurazione scaduta, il nostro ordinamento prevede che la copertura assicurativa continui ad esserci per 15 giorni successivi alla scadenza, anche in caso di ritardo nel pagamento.
Purtroppo non è sempre così, bisogna fare una distinzione tra il mancato pagamento del premio o della prima rata di premio e il mancato pagamento dei premi successivi alle scadenze fissate. La proroga dei 15 giorni vale solo nel secondo caso.

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Assicurazione, cosa stabilisce la norma?

L’articolo 1901 del codice civile, distingue le due ipotesi:

  • la prima è regolata dal primo comma, che si occupa del caso, in cui il contraente non paghi il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, specificando che in tali ipotesi l’assicurazione resta sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente provvede a eseguire il pagamento;
  • la seconda è regolata dal secondo comma, che si occupa del mancato pagamento dei premi successivi, precisando che, se tale ipotesi di verifica, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello fissato per la scadenza del contratto.

Assicurazione: sentenza della Cassazione

La Cassazione con una recente sentenza n.

17207/2017 ha ribadito l’interpretazione del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile, secondo la quale tale disposizione introdurrebbe, un duplice obbligo a carico delle parti.
L’obbligo delle parti vede da un lato l’assicurato, che ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza, prorogabile sino a 15 giorni. Dal sedicesimo giorno, la garanzia assicurativa resta sospesa.

Dall’altro lato l’assicuratore, che ha l’obbligo di attendere il decorso del termine quindicinale prima di poter considerare l’assicurato in stato di mora e di potersi sentire esonerato dall’onere di pagare l’indennità derivante da un sinistro che si sia verificato nel periodo di mora successivo al quindicesimo giorno.

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Premio non pagato e garanzia assicurativa

I giudici hanno chiarito con la sentenza n. 17207/2017, che se il rischio assicurato si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, l’assicuratore deve pagare il danno, anche se il premio assicurativo non venga più versato.