Assicurazioni Rc auto, nel ddl Concorrenza al capo I, tante le novità che vanno dagli sconti al risarcimento danno, vediamole in breve.

Assicurazione RC auto: sconti in arrivo

Potranno benefeciare di sconti sulla RC auto gli automobilisti che accetteranno determinate condizioni:

  • l’ispezione del veicolo;
  • la presenza di un congegno che impedisca l’avvio del motore se rileva un elevato tasso alcolemico.

Il controllo e la gestione sarà affidata all’I.

V.ASS., il ddl cita:”L’interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo di cui all’articolo 32…., anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori, provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all’I.V.ASS. da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico … e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.

“Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o dell’operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l’applicazione da parte dell’I.V.ASS. di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

Assicurazione RC auto: trasparenza delle variazioni di premio

Il ddl Concorrenza precisa che vi dovrà essere più trasparenza nelle variazioni di premio, ed esattamente: “la predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo”.

Assicurazione RC auto: misure relative all’assegnazione delle classi di merito

Nel ddl Concorrenza, si legge che: “non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”, sono aggiunte le seguenti “e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.


“In ogni caso, le variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati… devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

“Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi sopra riportati (scatola nera, ecc..), le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati”.

Assicurazione RC auto: identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose

In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Assicurazione RC auto: trasparenza delle procedure di risarcimento

“In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata, che ha eseguito le riparazioni.
Nei casi di cui l’assicurato ha sottoscritto la clausola (articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa.

Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

Assicurazione RC auto e danno biologico

In riferimento al danno biologico, le modifiche apportate con il ddl Concorrenza, prevedono di fatto che lo stesso “assorba” il danno morale. Previsti anche maggiori limiti per la personalizzazione del risarcimento, che potrà essere aumentato dal giudice solo in determinati casi e al massimo del 30%.

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Fonte: ddl concorrenza