Il certificato di assicurazione auto non deve essere necessariamente esibito in originale. Se il conducente presenta una fotocopia non rischia nessuna multa. Su questo punto dibattuto è stata fatta chiarezza tramite circolare ministeriale diffusa lo scorso 1° settembre dagli Interni. Nel testo si legge espressamente che “in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo”.

E’ evidente quindi che, non solo il conducente non possa essere multato se esibisce la fotocopia ma non è neppure tenuto a ripresentarsi al comando munito di certificato originale.

Il Ministero infatti conferma che il codice della strada imponga il possesso di un certificato di assicurazione obbligatoria valido per poter circolare regolarmente ma al tempo stesso spiega che, con l’emanazione del decreto legge n. 1/2012, è venuto meno l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione.

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