Nella circolare n° 16/E, l’Agenzia delle entrate è tornata sull’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi diversi da quelli ammessi al superbonus. Nello specifico sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di asseverazione delle spese, ai soggetti abilitati a rilasciare l’asseverazione nonchè ai prezzari da considerare. Un aspetto che non è stato chiarito però è se l’asseverazione sulla congruità delle spese possa essere sostituita da una semplice dichiarazione del fornitore/installatore; possibilità espressamente ammessa per alcuni interventi ecobonus di entità minore dal c.

d decreto requisiti.

Ecco quello che c’è da sapere.

Asseverazione della congruità delle spese per tutti i bonus edilizi

Da quando è entrato in vigore il D.L. 157/2021, c.d decreto “Antifrode”, ai fini della cessione di tutti i bonus edilizi, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc, è necessario l’asseverazione della congruità delle spese rispetto agli interventi effettuati. Prima dell’intervento del decreto citato, l’asseverazione sia tecnica sia sulle spese era necessaria non solo per il superbonus 110 ma, dopo l’approvazione del c.d. D.M.  requisiti, anche per l’ecobonus ordinario e per il bonus facciate. Laddove gli interventi sulla facciata influivano dal punto di vista termico o interessavano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Per i bonus edilizi diversi da quelli appena citati, ai fini della cessione/sconto in fattura i tecnici devono asseverare la congruità delle spese; non i requisiti tecnici dell’intervento.

Nella circolare n°16/E, è specificato che:

  • l’attestazione della congruità della spesa possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi,
  • dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.

Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (se non rientranti nel Superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

Congruità delle spese: basta una dichiarazione del tecnico/installatore?

E’ lecito chiedersi se, così come avviene per la detrazione ecobonus per interventi di entità minore (ad esempio sostituzione infissi), sia possibile attestare la congruità delle spese con una semplice dichiarazione del fornitore/installatore. Tale possibilità è espressamente ammessa dall’allegato A del D.M, 6 agosto 2020, c.d. decreto Requisiti.

Dal tenore dei chiarimenti forniti con la circolare n° 16/E, tale possibilità sembrerebbe essere esclusa laddove il contribuente opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Infine si ricorda che, l’asseverazione sulla congruità delle spese ammesse ai bonus edilizi diversi dal superbonus, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, i lavori per i quali si rilascia l’asseverazione devono essere perlomeno iniziati.