L’assenza da lavoro ingiustificata può determinare il mancato pagamento dello stipendio e il rischio licenziamento? La nuova proposta di legge sull’autocertificazione per malattia entro i tre giorni lascia più potere al dipendente ma questo non significa che ci si possa liberamente assentare senza preavviso. Ricordiamo peraltro che, anche in ambito lavorativo, vige il principio sancito dal codice civile secondo cui ciascuna delle parti può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione se l’altra ha fatto altrettanto.

Procediamo per ordine distinguendo due casi: assenza ingiustificata e impossibilità sopravvenuta alle mansioni affidate.

Assenza da lavoro ingiustificata: lo stipendio è dovuto lo stesso?

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore le sanzioni possono essere di quattro tipi: si va dal rimprovero verbale al caso più grave di licenziamento disciplinare mentre nel mezzo, come interventi graduali, troviamo la multa (per un importo non superiore allo stipendio di quattro ore di lavoro) e la sospensione dal soldo e dal servizio per non più di 10 giorni (in pratica si sta a casa ma senza ricevere stipendio).

Molti datori, come prima reazione, sospendono il pagamento dello stipendio: è legittimo o siamo di fronte ad un abuso? La Cassazione, proprio per il principio di reciprocità delle prestazioni lavoro/pagamento stipendio, ha ammesso questa possibilità in capo al datore.

Stipendio non pagato o licenziamento se si diventa inabili al lavoro?

Il licenziamento per impossibilità sopravvenuta ad adempiere alle mansioni in caso di malattia, invece, è ammesso solo se si supera il cd periodo di comporto, ovvero il numero massimo di assenze che il dipendente può fare per malattia e durante il quale mantiene il diritto alla conservazione del posto.

E’ ammesso il licenziamento anche in caso di “giustificato motivo oggettivo”, ossia dettato dall’impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta incapacità del dipendente (e sempre che possa essere ricollocato in mansioni equivalenti).

Facciamo un esempio classico: l’autista che accusa mal di schiena costante. E’ chiaro che, a differenza dell’ipotesi di assenza ingiustificata, in questo caso non si ravvisano colpe o responsabilità del lavoratore. Tuttavia la giurisprudenza autorizza il licenziamento anche in questo caso se non è possibile la ricollocazione in mansioni differenti ma equivalenti.

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