Quando un lavoratore si assenta dal proprio posto di lavoro per malattia deve sempre fare attenzione a non superare il limite massimo di assenze oltre il quale si può essere licenziati. L’assenza per malattia, infatti, pur essendo un diritto del lavoratore non può superare determinati limiti di giorni che permette la conservazione del posto di lavoro, periodo che tecnicamente viene definito periodo di comporto. Tale periodo è stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria e se si vuol sapere per quanto tempo si può essere assenti dal lavoro senza rischiare di essere licenziati si deve leggere il proprio Ccnl per verificare a quanto ammonta il periodo di comporto.

Assenza illimitata dal lavoro per malattia: quando è possibile?

In alcuni casi, però, al lavoratore è consentito un periodo illimitato di assenza per malattia dal posto di lavoro, ovvero nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale così come ha chiarito la Corte di Cassazione con una serie di sentenze di quest’anno.

Il comporto non si calcola neanche nel caso la malattia sia determinata da un comportamento colpevole del datore di lavoro, come il caso di mobbing, demansionamento o altri comportamenti che possano causare ansia, tachicardia, infarti, frustrazione o depressione. Le assenze non si conteggiano nel comporto anche se la responsabilità di un aggravamento di una malattia preesistente sia imputabile al datore di lavoro: si pensi, ad esempio, ad un lavoratore cui vengano imposte delle mansioni non compatibili con le sue condizioni fisiche che aggravino patologie già esisitenti. Anche in questo caso, quindi, l’assenza per malattia può essere illimitata. Perché ciò sia possibile, però, il dipendente deve aver messo al corrente il datore di lavoro della propria condizione fisica poiché solo in questo caso il datore di lavoro può salvaguardare l’integrità del dipendente, in caso contrario non ha colpa dell’aggravamento del suo stato di salute.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Quando si parla, invece, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, le assenze non rientrano nel periodo di comporto poiché non sono soggette ad un tetto massimo oltre il quale possa intervenire il licenziamento.

Per quanto riguarda la malattia professionale, essa può essere detratta dal periodo di comporto solo se viene stabilita la responsabilità del datore di lavoro nella malattia che deve avere un’origine professionale.