Rimangono solo due giorni per richiedere l’assegno unico senza perdere gli arretrati di marzo in avanti. Infatti, tale possibilità è ammessa fino al 30 giugno.

Se si va oltre, sarà sempre possibile richiedere l’assegno unico per il 2022, ma le mensilità arretrate non saranno più recuperabili.

Indicazioni diverse valgono per i percettori di assegno unico che non hanno ancora presentato il modello Rdc-com AU.

Assegno unico. Domande entro il 30 giugno con gli arretrati

Quasi nella totalità dei casi, la spettanza dell’assegno unico è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’Inps.

Nello specifico:

  • per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti sono stati erogati dalla seconda metà di marzo,
  • per quelle presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento è effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda ha validità annuale, nel senso che copre le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

La presentazione della domanda entro il 30 giugno 2022, permette di ottenere i pagamenti anche per le mensilità arretrate dal mese di marzo (data di entrata in vigore dell’assegno unico).

Superata tale scadenza, l’Inps non riconoscerà più gli arretrati.

Infatti, una volta presentata la domanda, i pagamenti riguarderanno solo i mesi a partire da quello di presentazione della domanda di assegno unico.

Dunque, è molto importate rispettare la scadenza del 30 giugno.

Gli Arretrati per i percettori di reddito di cittadinanza

I percettori di reddito di cittadinanza ricevono l’assegno unico in automatico salvo alcune situazioni specifiche in cui l’Inps ha necessita di sapere prima alcune informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.

Tale informazioni sono comunicate all’Inps tramite il modello Rdc-com AU.

Ad esempio, è necessario inviare tale modello per autocertificare:

  • la presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);
  • la presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);
  • ecc.

Nel messaggio 2357 del 22 giugno, l’Inps ha comunicato che:

l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.

Dunque, la scadenza del 30 giugno non vale per i percettori di RDC, i quali potranno ricevere gli arretrati dell’assegno unico anche con modello Rdc-com AU inviato dopo tale data.