Arrivano i primi chiarimenti Inps sull’assegno unico universale, AUU.

Nella giornata di ieri, l’INPS ha pubblicato la circolare n° 23 del 9 febbraio 2022 con la quale si è soffermata sulla nuova prestazione, AUU,  che dal 1° marzo 2022 sostituisce: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni nonchè il bonus “tre figli”. Rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.

I chiarimenti hanno riguardato la presentazione dell’ISEE, il calcolo dell’assegno unico e l’applicazione di eventuali maggiorazioni o riduzioni mensili.

L’assegno unico universale

Il D.Lgs 230/2001 ha istituito l’Assegno unico universale, Auu.

L’assegno unico sostituisce: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimane attivo il c.d bonus nido.

L’assegno unico è riconosciuto ai genitori:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta’, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

L’importo riconosciuto a titolo di assegno unico è legato ai limiti ISEE. Le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro, hanno diritto ai seguenti importi: per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro.

I chiarimenti Inps. La circolare n° 23 di ieri

Nella giornata di ieri, l’INPS ha pubblicato la circolare n° 23 del 9 febbraio 2022 con la quale si è soffermata proprio sull’assegno unico.

Assegno unico anche per i nonni

Uno dei primi chiarimenti ha riguardato l’ambito soggettivo dell’assegno unico, a chi può essere riconosciuto?

Ebbene, l’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Attenzione, l’assegno unico spetta anche ai nonni per i nipoti,  unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

Contratti di apprendistato e assegno unico per i figli maggiorenni fino a 21 anni di età

Il beneficio spetta altresì in caso figli titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Fermo restando i limiti e le condizioni di cui al paragrafo precedente.

Presentazione della domanda di AUU

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio,
  • dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da
  • un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell’art. 404 e seguenti del Codice Civile).

Attenzione, in ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

ISEE

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda.

L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Senza ISEE è riconosciuto l’assegno minimo.