L’INPS, come annunciato, ha emesso i primi pagamenti dell’assegno unico figli a carico per coloro che hanno presentato domanda nei mesi di gennaio e febbraio. Pagati in questa prima settimana circa 5 milioni di euro.

L’istruttoria delle domande continua e per fine mese di marzo 2022, tutte le richieste presentate nei primi due mesi dell’anno saranno liquidate (tranne quelle, ovviamente, che presentano possibili sospetti di truffa).

Alcune criticità, tuttavia, l’INPS le sta riscontrando. Tra queste, le domande presentate da genitori separati.

Assegno unico, le regole di ripartizione tra i genitori

L’assegno unico spetta ai genitori. In caso di genitori NON separati o divorziati, è possibile nella domanda indicare che il sussidio sia pagato (di comune accordo) interamente al genitore richiedente oppure che sia ripartito al 50% tra i due genitori. In quest’ultimo caso, l’INPS paga l’importo per il 50% ad un genitore e per l’altro 50% all’altro genitore.

Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Le criticità per l’affido esclusivo

Il problema si pone in caso di genitori separati o divorziati e affido esclusivo dei figli ad uno solo di essi. Infatti, nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento dell’assegno unico interamente al genitore affidatario.

Proprio su quest’ultimo aspetto sono segnalate le criticità. La domanda per l’assegno unico permette sempre di indicare l’opzione “ripartita” al 50% tra i genitori. Potrebbe, quindi, capitare che, nonostante l’affido esclusivo, anche l’altro genitore faccia richiesta di assegno unico chiedendo l’attribuzione del 50% dell’importo.

Ecco, quindi, che in questo caso potrebbe essere importante, per il genitore affidatario, far pervenire all’INPS il provvedimento del giudice da cui si evince l’affido esclusivo.

Ciò al fine di ottenere la revoca della parte dell’assegno non spettante al genitore non affidatario.

Il problema, invece, non si pone in caso di affido condiviso. In tale ipotesi i genitori di comune accordo possono scegliere che l’assegno sia pagato al 100% in favore di uno solo di essi o chiedere la ripartizione al 50%.

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