Con un importante chiarimento l’INPS detta le istruzioni operative in tema di assegno unico per il figlio maggiorenne laddove questi non sia convivente con i genitori.

Il sussidio, ricordiamo, ha fatto il suo debutto a marzo 2022 e sostituisce una serie di prestazioni, quali, ad esempio, la detrazione per figli e l’assegno familiare per figli.

L’assegno unico spetta per i figli a carico, intendendosi per tali quelli che fanno parte del nucleo familiare ai fini ISEE. In dettaglio la prestazione in esame compete per:

  • ogni figlio a carico di minore età
  • per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, a condizione che in capo al figlio stesso sia rispettata una delle seguenti condizioni:
    • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
    • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolgimento del servizio civile universale
  • per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.

Assegno unico figlio maggiorenni

L’assegno unico non è automatico. Per averlo è necessario presentare richiesta all’INPS. Per quanto riguarda la parte della prestazione spettante per il figlio maggiorenne fino a 21 anni, la domanda può essere fatta:

  • dal genitore (in questo caso l’importo è pagato a quest’ultimo)
  • oppure dal figlio stesso (in tale ipotesi la parte dell’assegno spettante sarà pagata direttamente al figlio).

A questo proposito l’INPS ha fornito importanti precisazioni nella Circolare n. 1714 del 20 aprile 2022.

Il caso del figlio non convivente

Nello stesso documento di prassi è affrontato anche il caso del figlio non convivente con i genitori. In tale ipotesi è precisato che:

il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”.

Ciò si verifica qualora il figlio:

  • abbia un’età inferiore a 26 anni
  • sia a carico dei genitori ai fini IRPEF (quindi, nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo del figlio non deve essere superiore a 4.000 euro)
  • non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui stesso scelto.

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