Ai fini della maggiorazione dell’importo spettante a titolo di assegno unico, rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL. Ciò  a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

E’ questo uno dei principali chiarimenti pubblicati dall’Inps con il messaggio n° 1714 del 20 aprile.

L’assegno unico e universale

L’assegno unico è stato introdotto con il D.lgs 230/2021.

L’assegno è riconosciuto ai genitori:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta’, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

L’importo riconosciuto a titolo di assegno unico varia in base all’ISEE.

Le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro, hanno diritto ai seguenti importi: per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro.

Di recente, l’Inps ha fatto il punto su ISEE e conguagli.

NASpI e DIS-COLL. Concorrenza rispetto all’assegno unico

Rispetto agli importi sopra evidenziati, il legislatore (articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021) ha previsto una maggiorazione dell’assegno unico. Nello specifico la maggiorazione pari a 30 euro mensili spetta nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

Tale importo spetta:

  • in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e
  • si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Con il messaggio n° 1714 di ieri, l’Inps si è soffermata sulla verifica dei requisiti per ottenere la maggiorazione.

A tal proposito, l’Istituto di previdenza ha ribadito rispetto alla circolare n°23/2022 che:  ai fini di tale maggiorazione, rilevano (fanno reddito ai fini ISEE) i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Redditi che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, l’Inps ha comunicato che rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL. Ciò a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.