Assegno sociale, il quesito di un nostro lettore:

Spett/le Signora Tortora, a luglio 2017 ho compiuto 66 anni, non sto lavorando, avrei dovuto o potuto richiedere l’assegno sociale? Ho fatto la richiesta di assegno sociale in febbraio 2018, dovevo farla nel 2017? Mi spettano eventualmente gli arretrati?

Nell’attesa di una una cortese risposta, ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Che cos’è l’assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

 Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Età pensionabile

A partire dal 1° gennaio 2018 per poter accedere all’assegno sociale, bisogna aver compiuto 66 anni e 7 mesi di età.

Decorrenza e durata

Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.

La decorrenza dell’assegno parte dalla data della domanda, quindi anche se si è superata l’età, se non si è fatta domanda, non spettano gli arretrati.

Importo assegno

L’importo dell’assegno è pari a 453,00 euro per tredici mensilità. Per l’anno 2018 il limite di reddito è pari a 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

Quando si perde?

L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni.

Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di trenta giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

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