In quali casi il soggiorno all’estero provoca la sospensione del c.d. assegno sociale corrisposto dall’INPS?

Sono un cittadino italiano che percepisce l’assegno sociale INPS e vorrei trasferirmi da mia figlia in Germania. In questo caso potrò continuare a riceverlo sul c/c che i aprirà in Germania oppure mi sarà sospeso?

Sono le domande che spesso ci sentiamo rivolgere in redazione e su cui andiamo a far luce in questo articolo.

Assegno sociale: i requisiti anagrafici ed economico

L’assegno sociale è nato il 1° gennaio 1996 in sostituzione della c.

d. pensione sociale. Si tratta di una somma, erogata dall’INPS a seguito di domanda presentata da cittadini italiani e stranieri che si trovano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a determinate soglie fissate annualmente dalla legge.

Possono farne domanda:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza
  • i cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Tuttavia, per averne diritto è necessario rispettare determinati requisiti. In dettaglio, da 1° gennaio 2019, per ottenere l’assegno sociale è necessario:

  • aver compiuto 67 anni di età;
  • trovarsi in uno stato di bisogno economico;
  • avere la cittadinanza italiana;
  • avere la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Come già anticipato, inoltre, se il richiedente è un cittadino straniero comunitario (ossia di altro Stato dell’Unione Europea) questi deve risultare iscritto all’anagrafe del comune di residenza italiano; se, invece, è un cittadino extracomunitario questi deve essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L’importo dell’assegno sociale

L’importo cui si ha diritto a percepire come assegno sociale varia di anno in anno. Per il 2020 questi è pari a 459,83 euro per 13 mensilità (quindi, 5.977,79 euro annui). Se il soggetto è coniugato allora il citato importo è raddoppiato (ossia diventa 919,66 euro per 13 mensilità, equivalente a 11.955,58 euro annui).

L’importo dell’assegno spetta per intero ai soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno stesso.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta, invece, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

I redditi che devono essere considerati (del richiedente e dell’eventuale coniuge) per la verifica di cui sopra sono esclusivamente i seguenti:

  • redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

L’importo percepito a titolo di assegno sociale non è rilevante ai fini fiscali, nel senso che non è soggetto ad IRPEF.

L’assegno sociale nel caso di trasferimento all’estero

Laddove il percettore dell’assegno sociale dovesse trasferirsi fuori dall’Italia, questi perderà il diritto a percepirlo. Ciò si evince direttamente dal sito istituzionale dell’INPS (l’ente previdenziale italiano che lo eroga).

Qui, infatti è detto che:

L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di 30 giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata”.

Come fare la domanda per l’assegno sociale

L’assegno sociale non scatta in automatico ma occorre farne apposita richiesta. La domanda può essere fatta online all’INPS direttamente dall’interessato oppure questi può rivolgersi agli Enti di patronato e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

È possibile farne richiesta anche tramite Contact center INPS chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (qui il costo della telefonata varia a seconda dell’offerta del proprio gestore telefonico).

Fonti e collegamenti esterni

Sito istituzionale dell’INPS