L’assegno di divorzio è il mantenimento che spetta al coniuge che guadagna meno. Di recente abbiamo visto che spetta all’ex anche la pensione di reversibilità. Ma c’è un’altra importante sentenza in questo ambito che promette di fare scuola nelle cause di separazione e divorzio. Riguarda il mantenimento non pagato e il diritto all’assegno sociale versato dall’Inps.

Assegno di divorzio: la sentenza storica

Per quanto riguarda l’assegno di divorzio una recente svolta ha visto il cambiamento drastico nella funzione dello stesso.

Prima la somma serviva a far si che il coniuge economicamente più debole mantenesse lo stesso stile di vita in costanza di matrimonio. Oggi, al contrario, viene riconosciuta all’assegno una funzione meramente compensativa. Per molti questo ha voluto dire una riduzione importante dell’importo dell’assegno di mantenimento.

Abbiamo detto che sul fronte previdenziale spetta anche la pensione di reversibilità per il primo matrimonio. Non solo: potrebbe spettare la pensione di reversibilità anche a chi ha l’addebito del divorzio. Ma c’è un’altra potenziale terza entrata che potrebbe subentrare nel momento in cui il mantenimento non viene pagato.

Assegno sociale Inps anche ai divorziati con mantenimento non pagato

Veniamo alla questione centrale dell’articolo: quali possibilità di entrata può avere chi non riceve l’assegno di divorzio che gli spetterebbe?

L’Inps riconosce ai cittadini con redditi inferiori ad una soglia annualmente prestabilita l’assegno sociale. L’importo massimo è di circa 460 euro, cifra che viene aggiornata dall’Ente sulla base di alcuni parametri. Per esattezza per il 2022 l’Inps riconosce al richiedente 13 mensilità  per un importo massimo di 6.085 euro l’anno.

I redditi di qualsiasi natura concorrono alla formazione della soglia minima per avere accesso a questa misura. Così prevede il comma 6 dell’articolo 3 Legge 335/1995 . E la norma ribadisce espressamente che sono inclusi gli assegni alimentari nel calcolo.

Il testo della legge, quindi, ha messo nero su bianco e senza dubbi l’incompatibilità tra assegno sociale e assegno divorzile.

Sul punto però è intervenuto il Tribunale di Milano che, con la sentenza 8302/2021, ha chiarito che la discriminante è l’effettivo incasso dell’assegno di mantenimento. L’INPS, in altre parole, per negare la spettanza dell’assegno sociale, non dovrà solo dimostrare che il soggetto ha diritto al mantenimento, ma anche che la somma viene regolarmente pagata e accreditata.

Un assegno di divorzio spettante sulla carta ma non retribuito, non “salva” la persona da una potenziale situazione di disagio economico. E’ possibile, quindi, che permangano i requisiti per la domanda di assegno sociale Inps.