Salve la contatto per mio padre, abbiamo girato vari Caf della prov. di Napoli ma c’è chi dice una cosa, chi ne dice un’altra.

Allora mio padre, è nato il 18/09/1951, lo scorso settembre, quindi all’età di 67 anni, è andato in pensione con 30 anni di contributi come collaboratore scolastico.
Abbiamo ricevuto l’incartamento dall’INPS e tale pensione ha un importo annuo lordo pari a 11.188,67. 
Nel Dicembre 2016, mio padre essendo già invalido all’80%, dopo visita di accertamento viene riconosciuto: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71
Data di decorrenza 20/12/2016
Il mio quesito è questo, visto il reddito della pensione di vecchiaia, può usufruire della pensione di inabilità che poi alla sua attuale età si trasformerebbe in pensione sociale?
Grazie per l’attenzione prestatami,
in attesa di una sua risposta le invio i miei più cordiali saluti.

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Può essere, quindi, erogata soltanto ai lavoratori e non a chi è già titolare di pensione.

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

Pensioni di inabilità: sono 2 prestazioni

Esistono due tipi di pensioni di inabilità, l’inabilità previdenziale che è regolata dalla legge 222 del 1984 e l’inabilità civile (prestazione assistenziale erogata quando non ci sono contributi versati e limitata da requisiti reddituali).

Per il riconoscimento della pensione di inabilità occorre una assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (e quindi una invalidità del 100%).

La pensione di inabilità al compimento dei requisiti anagrafici si trasforma in pensione di vecchiaia a domanda dell’interessato.

Trasformandosi in pensione di vecchiaia e visto che suo padre già è titolare di quest’ultima misura, non può richiedere la pensione di inabilità.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di inabilità che si trasforma in assegno sociale, si tratta dell’inabilità civile che richiedono coloro che non sono in possesso dei contributi necessari per l’accesso alla pensione di inabilità previdenziale.

L’assegno sociale viene erogato solo quando il beneficiario non può accedere ad alcuna altra forma pensionistica (poichè tra l’altro esistono anche dei limiti reddituali per percepirlo). Visto che suo padre è titolare di una pensione di vecchiaia non può accedere alla  inabilità civile nè all’assegno sociale.