Cambiano gli importi degli assegni nucleo familiare (ANF). A confermarlo è l’Inps con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021, con la quale ha fornito nuove istruzioni operative e contabili e reso note le maggiorazioni e i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Maggiorazioni ANF, i nuovi importi a partire da luglio 2021

Le maggiorazioni degli assegni nucleo familiare sono state introdotte dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021, che per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ha riconosciuto:

  • +37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • +55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Va detto, a tal proposito, che il maggiore importo è riconosciuto a tutti i lavoratori con nuclei familiari che percepiscono – sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso – un importo di ANF superiore a zero.

Rientrano in questa categoria:

  • i lavoratori dipendenti;
  • gli iscritti alla Gestione separata;
  • i lavoratori agricoli, domestici e domestici somministrati;
  • i dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti, nonché quelli in aspettativa sindacale;
  • i lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione;
  • i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • i fruitori di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni
  • pensionistiche da lavoro dipendente.

Inoltre, la maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

ANF e casi di incompatibilità

A disciplinare i casi di incompatibilità con gli assegni nucleo familiare è sempre il decreto legge n.79/2021 che, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, all’art. 4 dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno “ponte” introdotto dall’Inps prima dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico a partire da gennaio 2022.

Al contrario, specifica l’Inps, non vi è alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari (di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) quali:

  • coltivatori diretti;
  • coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • pensionati di tali Gestioni e pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

Di conseguenza, tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.

Assegni nucleo familiare: come fare domanda

Anche se sono cambiati gli importi, le modalità di presentazione della domanda per vedersi riconosciuti gli ANF rimangono le stesse.

In particolare:

  • per i dipendenti del settore privato non agricolo le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web;
  • per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
  • per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’Inps con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale;
  • per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione;
  • per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.

Il lavoratore per il quale è stata presentata la richiesta online potrà, da utente, prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.