Assegno mensile INAIL: in cosa consiste e chi ha diritto a percepirlo?

L’INAIL versa mensilmente l’assegno di incollocabilità a persone con determinati requisiti: invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. Vediamo come fare per ottenere l’assegno.

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Assegno mensile INAIL di incollocabilità

Per ottenere l’assegno l’invalido deve avere:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Per il 2017  l’importo è pari a 256,39 euro.

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Come presentare la domanda

Per avere diritto all’assegno mensile, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

Assegno mensile: a chi presentare la domanda

Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio, o tramite:

  • sportello della Sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata);
  • o tramite assistenza di un patronato.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

Erogazione importo assegno

L’assegno mensile INAIL, viene erogato mensilmente, tramite:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.

Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

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