Assegno invalidità ordinaria e rendita Inail, cosa spetta e se sono cumulabili, analizziamo il quesito di un nostro lettore:

Mentre svolgevo una attività Artigiana (Centro Elaborazione Dati) nel 2010 ho subito un grave infortunio sul lavoro (in itinere Incidente stradale) e mi è stata riconosciuta un rendita Inail con invalidità al 40%. Nel 2012 ho cessato l’attività autonoma e sono dipendente dal 2013 a tutt’oggi. In seguito all’infortunio si sono associate altre malattie e volevo fare la domanda di pensione lavorativa (IO). Volevo sapere se l’INPS mi riconosce l’invalidità al 67%, ho diritto alla pensione IO oltre alla pensione INAIL?

L’assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con l’eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa (art. 1, comma 43, L. 335/95), analizziamo i vari aspetti.

Incumulabilità e non di incompatibilità

Le prestazioni Inps non sono cumulabili con la rendita Inail, quando quest’ultima deriva da un’invalidità o malattia professionale.  A sancire questa incumulabilità è la legge 335/1995 ha disposto: “la pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità liquidati dall’assicurazione generale obbligatoria, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante…“.

Conclusione

Nel caso l’Inps le riconosce un assegno di invalidità ordinario superiore alla rendita Inail, le potrà cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita Inail stessa.

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