Analizzeremo se è possibile, per i giornalisti iscritti all’INPGI, chiedere l’assegno di invalidità secondo la legge 222/1984, e cosa prevede il regolamento dell’ente, analizzando il quesito di un nostro lettore:

Gentile Dottoressa Tortora, volevo porLe una domanda. Sono un giornalista iscritto all’Inpgi, ho invalidità riconosciuta, posso richiedere assegno invalidità secondo legge 222 del 1984? La domanda, in caso affermativo, a chi andrebbe inoltrata (INPS o INPGI)?
Grazie. Cordiali saluti.

Assegno invalidità Inpgi

L’iscritto all’Inpgi ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:

  • sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica;
  • risultino versati in favore dell’iscritto almeno 15 anni di contribuzione (180 contributi mensili), oppure un minimo di 5 anni (60 contributi mensili), di cui almeno uno (12 contributi mensili) accreditato nell’arco dei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
  • cessi effettivamente l’attività professionale giornalistica dipendente.

Per poter fare domanda, questi tre requisti devono sussistere contemporaneamente.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Inpgi. Qualora l’assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione.

Al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

Revoca della pensione di invalidità

La pensione di invalidità viene revocata quando venga a mancare anche uno soltanto dei primi due requisiti ossia, quando viene meno il riconoscimento dell’ invalidità specifica totale e permanente o quando il pensionato continui a svolgere attività professionale giornalistica dipendente.

Quando l’invalidità derivi da causa di servizio, la pensione può essere richiesta indipendentemente dal numero dei contributi versati.

L’invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta e immediata.

L’INPGI, con onere a proprio carico, può predisporre periodicamente visite mediche finalizzate ad accertare la permanenza dello stato di invalidità. Qualora il pensionato non si sottoponga a tali accertamenti medici, la pensione viene sospesa.

Il giornalista, per ottenere la pensione, deve compilare l’apposito modulo, allegando il certificato medico da cui risulti espressamente indicato “la totale e permanente inabilità ad esercitare l’attività professionale giornalistica dipendente“.

E’ possibile scaricare qui il modulo: INPGI-Prestazioni-Pensione-invalidità

Pensione di invalidità

Spetta ai giornalisti totalmente e permanentemente inabili ad esercitare l’attività professionale giornalistica sia autonoma che dipendente in favore dei quali risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. E’ obbligatoria la cessazione effettiva di ogni attività lavorativa giornalistica sia dipendente che autonoma. Per accedere a tale pensione il giornalista deve presentare la relativa domanda con allegata la certificazione del medico curante da cui risulti espressamente la “totale e permanente inabilità ad esercitare l’attività professionale giornalistica sia autonoma che dipendente”.

L’Istituto, ricevuta la domanda completa della certificazione medica, provvederà ad accertare, tramite i propri medici legali, la sussistenza delle condizioni d’ invalidità.

La pensione d’invalidità  è determinata secondo le regole del sistema contributivo.

Qualora l’iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico ovvero non abbia già raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione presso altri Enti previdenziali, la misura della stessa non può’ essere inferiore a quella riferita a 20 anni di contribuzione.

Il computo della pensione avviene moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del giornalista al momento della domanda di pensione.

Qualora l’iscritto, al momento del pensionamento, abbia un’età inferiore a 57 anni, ai fini del calcolo si prende come riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni.

Assegno invalidità legge 222

Per avere diritto all’assegno, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l’assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e possono far valere almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda. Non esiste un requisito anagrafico.

L’assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare previa ulteriore visita medica.

La domanda per confermare l’assegno di invalidità va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima.

Se l’assegno viene confermato per tre volte consecutive diventa definitivo. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno, se ci sono i requisiti, si trasforma in pensione di vecchiaia.

L’assegno di invalidità, viene concesso anche a coloro che svolgono attività lavorativa, “non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa”.

LInpgi non riporta nel suo regolamento questa forma di assegno d’invalidità legge 222. L’assegno di invalidità Inpgi richiede la cessazione lavorativa.

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