Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori erogabile anche quando il requisito familiare viene meno, in tal caso viene frazionato per i mesi dell’anno in cui ancora sussiste. A questa conclusione è arrivata l’Inps con la circolare n. 104 del 2013.

 Circolare Inps n. 140/2013

 Con il documento in questione, l’Inps risponde ai numerosi quesiti posti in merito alla possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, nell’ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione sia formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, ma  dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.

In particolare,  si è posto all’Inps il quesito relativo alla possibilità di riconoscere la fruizione dell’assegno familiare in misura frazionata ai  quei mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo familiare o quando tale presenza viene meno perché uno dei figli viene affidato a terzi o venga cancellato uno dei minori stessi dallo stato di famiglia.

 Il quadro normativo incerto

 Se il legislatore ha disposto che il diritto all’assegno per nucleo familiare viene meno il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo,  si dispone anche che la domanda può essere presentata  a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima. Un’apparente contraddizione che ha costretto i Comuni che concedono l’assegno familiare a comportarsi in maniera diversa.

Assegno familiare 3 figli minori frazionabile

 Risponde a questo interrogativo, l’Inps con la circolare n. 140 del 2013, secondo cui  l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo  a quello di riferimento, sia presentata  dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione concernente l’assegno familiare spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell’anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno  tre figli minorenni.

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 Ise riferimento al nucleo familiare con i 3 figli minori

 Da ultimo, l’Inps ricorda che al momento del venir meno di tale requisito  concernente la presenza di un figlio minore, il richiedente l’assegno familiare deve comunque avere un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre  figli minori.