Il legislatore prevede la possibilità di recuperare in dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) l’assegno all’ex coniuge.

In particolare sono deducibili i versamenti periodici effettuati al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio. O di cessazione dei suoi effetti civili.

Da precisare è che la deduzione è prevista solo per la parte dell’assegno destinata all’ex coniuge e non anche la parte destinata al mantenimento dei figli. Se il provvedimento del giudice non specifica la parte destinata ai figli e quella destinata al coniuge, vale la presunzione del 50%.

Esempio

Il provvedimento del giudice dice che l’assegno che bisogna versare mensilmente all’ex coniuge è di 1.000 mensili. Non indica altro. Se, quindi, ci sono figli, si presume che 500 euro sono per l’ex coniuge e altri 500 euro per i figli (indipendentemente dal numero).

La deduzione in dichiarazione redditi

La deduzione dell’assegno all’ex coniuge avviene indicando l’importo al rigo E22 del Modello 730 o rigo RP22 del Modello Redditi Persone Fisiche. In entrambi casi si indica anche il codice fiscale dell’ex coniuge destinatario dei versamenti.

Lo sgravio è per cassa. Quindi, nella Dichiarazione redditi 2023 si deducono i versamenti mensili fatti nel 2022.

Da precisare è che deve trattarsi di versamenti periodici. Quindi, non si deducono le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato. E’ il caso in cui, ad esempio, il marito si accorda con l’ex moglie di versare a quest’ultima, in unica soluzione, 150.000 euro e per contro non verserà poi mensilmente l’assegno.

Rientra nella deduzione anche il c.d. contributo casa. Si tratta delle somme corrisposte all’ex coniuge per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio. Tali spese devono comunque essere previste nel provvedimento di separazione.

E’ deducibile l’assegno all’ex coniuge residente all’estero?

Si tenga presente che se l’ex coniuge che paga l’assegno all’altro, poi lo deduce in dichiarazione dei redditi, per contro, l’ex coniuge che lo riceve deve dichiararlo come reddito nel suo 730.

Infatti, per l’ex coniuge che riceve l’assegno, tale importo costituisce reddito.

Chi deve dedurre lo fa per cassa e indica l’importo complessivo dei versamenti fatti nell’anno d’imposta al rigo E22 del suo 730 o al rigo RP22 del suo Modello Redditi Persone Fisiche. Ad ogni modo la deduzione spetta sia laddove si tratti di assegno all’ex coniuge residente in Italia, sia nel caso in cui l’assegno è pagato all’ex coniuge residente all’estero (Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 2022).

L’ex coniuge che ha ricevuto i versamenti, deve dichiarare tali versamenti come reddito. Lo fa nel suo 730 (righi da C6 a C7) oppure nel suo Modello Redditi Persone Fisiche (rigo RC7).

In entrambi i casi vale il principio di cassa. Quindi, l’ex coniuge che ha versato l’assegno nel 2022 deduce gli importo nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) o Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (anno d’imposta 2022). L’ex coniuge che ha ricevuto i versamenti nel 2022, li dichiara come reddito nel suo 730/2023 (anno d’imposta 2022) o Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (anno d’imposta 2022).