Torniamo a parlare di assegno di divorzio e mantenimento. Dopo le novità sul rapporto tra tenore di vita e importo dell’assegno, una recente sentenza della Cassazione (numero 21359 del 14 settembre 2017) è intervenuta per contrastare l’occultazione di redditi allo scopo di evitare il versamento dell’assegno di divorzio. In questo senso, dunque, i giudici hanno ritenuto impossibile considerare nullatenente un uomo che da biglietto da visita professionale risultava essere imprenditore.

Fingersi nullatenente per evitare l’assegno di mantenimento: controlli incrociati

Abbiamo già visto che aldilà di quello che si dichiara ai giudici nel corso della causa di divorzio, scattano dei controlli sul reddito del soggetto tenuto al versamento e questi si avvalgono anche di indizi indiretti come la pubblicità sui social dell’attività lavorativa e il numero di clienti millantati in relazione al proprio business.

Nella sentenza in analisi i giudici hanno dato importanza anche ai biglietti da visita come prova del lavoro e, indirettamente del reddito dell’ex marito.
Nel caso di specie la donna aveva fatto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva calcolato l’importo dell’assegno di mantenimento sulla base di dichiarazioni sommarie prestate dall’uomo, il quale aveva peraltro rifiutato per ben due volte l’invito a presentare in tribunale documentazione delle dichiarazioni del reddito.
Galeotto per l’uomo è stato il biglietto da visita, comprovante un’attività professionale non dichiarata al Fisco. La Cassazione ha dato ragione alla donna riconoscendo ai giudici la facoltà discrezionale di disporre accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria. Secondo il dispositivo, dunque, spetta ai giudici stabilire se e quando l’accertamento è opportuno e quando è invece è inutile.

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