Torna l’assegno di ricollocazione per disoccupati. Si tratta di una delle misure previste dalla manovra di bilancio 2021 a sostegno dell’occupazione. Anche in previsione della fine del blocco dei licenziamenti a marzo.

L’assegno di ricollocazione, sospeso per i percettori di Naspi e Dis-Coll nel gennaio 2019, è stato quindi ripristinato a favore dei percettori di indennità di disoccupazione da parte dell’Inps. Non solo, l’assegno mensile è esteso anche ai percettori di reddito di cittadinanza.

A tal fine, il Parlamento ha deciso di destinare 267 milioni di euro, nell’ambito del piano “React-EU” da 500 milioni, al riconoscimento dell’assegno di ricollocazione fino alla fine del 2021.

Si tratta di fondi europei stanziati in particolare per le politiche attive a sostegno dell’occupazione.

Ripristinato l’assegno di ricollocazione per il 2021

La legge di bilancio 2021 estende quindi la platea dei beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Ne hanno diritto in sintesi:

  • i percettori di Naspi e Dis-Coll da oltre 4 mesi;
  • i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria
  • i percettori del reddito di cittadinanza

I fondi saranno ripartiti dai Centri per l’Impiego provinciali fra le varie agenzie di lavoro private autorizzate che li utilizzeranno per fornire occupazione. Sarà poi l’Anpal a stabilire le modalità di erogazione dell’assegno di ricollocazione, con la presa in carico del beneficiario.

Cosa è l’assegno di ricollocazione

Istituito con DL n. 150 del 14 settembre 2015, l’assegno di ricollocazione non è una misura economica che viene corrisposta direttamente al beneficiario. Si tratta in particolare di un indennizzo che lo Stato riconosce al datore di lavoro che assume disoccupati.

Il Ministero del Lavoro riconosce così una specie di voucher a favore dei soggetti beneficiari in cerca di occupazione da spendere presso le agenzie di lavoro. Tale buono verrà quindi riconosciuto all’operatore che assiste il disoccupato per il reinserimento lavorativo.

Dopo una prima fase di sperimentazione, l’assegno di ricollocazione è diventato definitivo nel 2018 e può essere richiesto da tutti gli aventi diritto.

Dal 2021 è riconosciuto anche ai percettori di Naspi e Dis-Coll da almeno 4 mesi, oltre che ai destinatari di reddito di cittadinanza.

Come funziona

Chi appartiene a una delle categoria sopra elencate può rivolgersi liberamente a una delle agenzie lavoro accreditate sul territorio per farsi assistere. Questa provvederà poi alla ricerca attiva di un’occupazione in base al profilo professionale posseduto e ad assegnare un tutor personale.

Il percorso di assistenza per la ricerca di occupazione ha durata massima di 180 giorni e può essere prorogato di altri 180 nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a sei mesi.

Colo che beneficiano del Reddito di Cittadinanza ricevono dall’Anpal l’assegno ricollocazione RdC. L’assegno è erogato dopo 30 giorni dalla data di liquidazione per consentire al beneficiario di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro.

Quanto vale l’assegno di ricollocazione

L’importo dell’assegno di ricollocazione varia in base al grado di complessità del percorso di affiancamento del beneficiario e alla tipologia di contratto dell’eventuale assunzione. Da un minimo di 250 euro a un massimo di 5.000 euro.

In caso di successo occupazionale, il soggetto che ha erogato il servizio di assistenza per il disoccupato può percepire i seguenti importi, in base alla tipologia contrattuale di inserimento:

  • da 1000 a 5.000 euro, nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e in apprendistato;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di assunzione con contratto a termine di durata uguale o superiore a 6 mesi;
  • da 250 a 1.250 euro, nel caso di assunzione con contratto a termine di durata da 3 a 6 mesi, solo per le 5 regioni considerate ‘meno sviluppate’ (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

Se il programma di assistenza intensiva alla ricollocazione non raggiunge l’esito occupazionale, ovvero non porta all’assunzione del disoccupato destinatario del voucher, all’ente che lo ha erogato viene riconosciuta una quota fissa per il solo servizio di affiancamento.