L’assegno di disoccupazione residuale, Asdi, è stato introdotto con il Jobs Act, è destinato a coloro già beneficiari della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che ne abbiano fruito per l’intera sua durata fino al 31 dicembre 2015, privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. L’Inps con la circolare 47/2016 precisa, che per avere diritto all’assegno di disoccupazione ASDI, il richiedente non deve essere decaduto dalla NASPI prima del termine naturale di durata della stessa e che non è possibile riconoscere il beneficio a coloro che abbiano ottenuto la liquidazione anticipata della NASPI.

Naturalmente non possono accedere all’ASDI i lavoratori che hanno perso il lavoro prima del 1° maggio 2015 e che, sono ricaduti nella tutela dell’Aspi e Mini-ASpI.

A chi spetta l’assegno di disoccupazione ASDI?

L’assegno di disoccupazione Asdi, spetta a coloro che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o ai lavoratori che abbiano almeno un’età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Per il nuovo strumento di sostegno al reddito ASDI, è necessario trovarsi in condizione di bisogno economico determinata attraverso il possesso l’attestazione ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5mila euro. L’importo dell’assegno di di disoccupazione Asdi è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita purchè l’importo non superi il valore dell’assegno sociale, l’importo potrà essere però incrementato a seconda dei carichi di famiglia del beneficiario ed esattamente:

  • un incremento di 89,7 euro per il primo figlio a carico;
  • di 116,6 euro per due figli a carico;
  • di 140,8 euro per tre figli a carico;
  • e di 163,3 euro in caso di quattro o più figli a carico.

L’assegno di disoccupazione non potrà superare i 600 euro al mese e avrà la durata di un massimo di 6 mesi.

L’inps nella circolare n. 47/2016 precisa che: “Il Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015 aveva già indicato nel dettaglio i criteri soggettivi per accedere al beneficio e le ipotesi di sospensione o decadenza legate alla condizionalità. Rispetto a questo ultimo aspetto, i beneficiari dovranno, infatti, sottoscrivere un Progetto Personalizzato finalizzato al loro reinserimento nel mondo del lavoro”. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]L’INPS, con la circolare n. 47/2016, ha indicato le modalità per presentare le domande dell’ASDI[/tweet_box]

Come effettuare la domanda dell’assegno di disoccupazione ASDI

L’INPS, con la circolare n. 47/2016, ha indicato modalità e tempi per presentare le domande di riconoscimento dell’ASDI. Sono disponibili tre canali per poter effettuare la domanda:

  • via web se si è in possesso del PIN dispositivo INPS), seguendo il percorso ” Servizi per il cittadino”  Autenticazione con PIN  e  Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito ASDI;
  • tramite patronato;
  • tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito Inps della Circolare, per i quali sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016. Pertanto ci sarà tempo sino al 2 Aprile 2016 per presentare domanda.