Con divorzi e separazioni che aumentano sempre di più nel nostro Paese, spesso pervengono in redazione quesiti sulle regole da seguire per la deducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto all’ex coniuge per il proprio mantenimento e quello dei figli. Proviamo, dunque, in questo articolo, a riepilogare le precisazioni da osservare ai fini di questo beneficio fiscale.

A livello normativo è l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR a sancire che sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge n.

132 del 2014.

Non è previsto alcun limite alla deduzione: la regola prevede che il soggetto che corrisponde l’assegno potrà dedurlo fino a concorrenza del suo reddito complessivo (per l’ex coniuge che percepisce l’assegno, questi rappresenta reddito da dichiarare).

È deducibile solo la quota riservata all’ex coniuge

Il primo aspetto da considerare è che è deducibile la sola quota parte dell’assegno destinato all’ex coniuge e non anche quella destinata al mantenimento dei figli. Pertanto, occorre leggere attentamente il provvedimento di separazione per verificare se il giudice, nel definire l’importo da corrispondere, abbia specificato la quota riferibile ai figli. Laddove ciò non sia evidenziato, allora si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). Lo sgravio fiscale avviene secondo il principio di cassa (nel Modello 730/2020 si deducono le somme “versate” nel 2019).

Nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente anche un criterio di adeguamento ISTAT automatico dell’assegno, sarà deducibile anche tale importo.

Deducibili sono anche le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati. Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare n. 13/E del 2019).

Non sono, invece, deducibili le somme corrisposte in unica soluzione; l’assegno qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata; le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.

Il contributo casa e la documentazione da conservare

Altra precisazione da fare è che sono deducibili anche le somme costituenti il c.d. contributo casa, ossia quelle corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. Tale contributo può essere o meno previsto dal giudice stesso. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il provvedimento di separazione ne stabilisce l’obbligo di corresponsione ma non lo quantifichi, ciò potrà avvenire “per relationem”. Nel caso in cui poi il contributo si riferisce all’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Infine, ricordiamo che ai fini della deducibilità delle somme fin qui esposte sono necessarie le seguenti pezze giustificative: a) sentenza di separazione o divorzio; accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art.

6 del dl n. 132/2014; accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del dl n. 132/2014; bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.