Con messaggio Inps numero 3 del 9 gennaio 2020, sono stati aggiornati gli importi degli assegni familiari e quote di maggiorazione pensione per il 2020 per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Come noto, l’Inps ogni anno aggiorna in base al tasso d’inflazione gli importi rivalutando i limiti di reddito.

Come si apprende dal comunicato Inps, nel 2019 la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2019 è stata pari all’1,2% e di conseguenza i nuovi valori da tenere in considerazione ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari – che si applicano solo ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (ANF) – sono stati rivalutati come segue:

  • 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Assegni familiari 2020, nuovi limiti Inps

Sulla base dei nuovi valori sono state già aggiornate le tabelle da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo per tutto l’anno 2020.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in linea con i nuovi limiti di reddito. Nella tabella 1 sono riportati i nuovi valori.

Assegni familiari 2020: tabelle INPS e nuovi importi

Il messaggio Inps numero 3 del 2020 riporta sostanzialmente in allegato quattro tabelle riepilogative dei nuovi importi e limiti di reddito per l’anno in corso e che tengono conto della composizione del nucleo familiare. A parte la tabella 1 di cui sopra, la tabella 2 la tabella 2 si applica ai soggetti a cui vengono corrisposti gli assegni familiari 2020 o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

La tabella 3, invece, si applica ai soggetti che appartengono a un nucleo familiare con persone dichiarate totalmente inabili.

La tabella 4 si applica, infine, a soggetti a cui vengono corrisposti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. In sintesi, l’Inps spiega che i limiti di reddito mensili, hanno subito un aumento di circa 2, 3 e 5 euro rispetto all’anno precedente. “In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2020 e per l’intero anno nell’importo mensile di 557,99 euro. n relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2020:

  • 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • 1269,43 euro per due genitori ed equiparati”

I nuovi limiti di reddito sono validi anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.